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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Speciale D.L. Liberalizzazioni

Exit tax a riscossione differita solo se la residenza è trasferita in UE o SEE

Recependo l’orientamento della Corte di Giustizia UE, espresso nella sentenza C-371/10 del 29 novembre scorso, il D.L. n. 1 del 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha disposto l’esigibilità differita dell’exit tax nel caso in cui il trasferimento della residenza avvenga in Paesi UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo.

Non vi è dubbio che le conclusioni alla quali è pervenuta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza C-371/10, depositata lo scorso 29 novembre 2011, abbiano giocato un ruolo di rilevante importanza nella riformulazione del dettato dell’art. 166 TUIR, in materia di esigibilità immediata o differita della c.d. exit tax, le quali di fatto sono state inserite nell’art. 166, sebbene con le dovute cautele.

L’orientamento comunitario

Affrontando una questione di particolare rilevanza, la Corte di Giustizia europea aveva cercato di verificare la compatibilità del principio della libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del Trattato dell’UE con l’applicazione della c.d. exit tax, nel caso di trasferimento da parte di una società della propria sede amministrativa in uno Stato membro UE diverso da quello di sua costituzione.

Il tutto traeva origine dal trasferimento, da parte di una società olandese, della sua sede operativa nel Regno Unito. In conformità al quanto stabilito dal diritto nazionale, la società olandese era stata assoggettata ad imposizione nei Paesi Bassi, dal momento che a seguito del trasferimento la stessa non disponeva di una stabile organizzazione in tale Paese, sul valore delle plusvalenze latenti esistenti al momento del trasferimento della sede della stessa.

L’applicazione di tale normativa aveva però destato dei dubbi in considerazione del fatto che, sebbene l’applicazione della medesima sia finalizzata a non privare lo Stato della potestà impositiva a seguito del trasferimento di sede, l’applicazione del prelievo fiscale prima che le plusvalenze siano concretamente realizzate determina uno svantaggio finanziario per la società che trasferisce la sede, rispetto a quella che mantiene la stesse nel medesimo Stato.

Detta disparità di trattamento costituisce una restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.

Posta all’attenzione della Corte la questione è stata risolta in questo modo: l’applicazione dell’exit tax è legittima solo laddove l’applicazione della medesima avvenga all’atto del realizzo dei beni.

La norma del decreto liberalizzazioni

Questa decisione giunge “provvidenziale” in un momento nel quale le autorità italiane hanno reso noto alla Commissione europea che a livello ministeriale i lavori di revisione del disposto dell’art. 166 TUIR (che regola l’exit tax) sono in una fase avanzata.

Detti lavori hanno trovato la loro concretizzazione nell’art. 91 del D.L. n. 1/2012, che ha modificato la formulazione dell'art. 166, mediante l’inserimento (dopo il comma 2-ter) dei commi 2-quater e 2-quinquies, i quali prevedono quanto segue: i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE, con i quali l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributaria, possono, in alternativa a quanto previsto dalla disciplina generale dettata dall'art. 166, comma 1, in commento, richiedere la sospensione degli effetti del realizzo delle plusvalenze.

In altri termini, se al momento del trasferimento della residenza in uno Stato UE o aderente allo SEE, il soggetto non mantenga una stabile organizzazione in Italia, questi può chiedere che sia sospesa la tassazione sul valore normale dei componenti dell’azienda trasferita, fino al momento dell’effettivo realizzo degli stessi.

Le modalità attuative di quanto detto troveranno collocazione in un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 (ossia 60 giorni a decorrere dal 24 gennaio 2012), con il quale saranno individuate anche le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione dell’imposta e le modalità del suo versamento.

Tale facoltà, conclude il legislatore, è prevista per i trasferimenti effettuati successivamente al 24 gennaio 2012.

Sullo stesso argomento:

- M.Gabelli, R.De Pirro, “”, il Quotidiano IPSOA del 1° dicembre 2011;

- M.Piazza, “”, il Quotidiano IPSOA del 11 novembre 2011.

Copyright © - Riproduzione riservata

30/01/2012
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