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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Se l'AF prova l'emissione di fatture per operazioni fittizie

Frodi carosello, al contribuente la prova dell’insussistenza

Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che le operazioni, oggetto di fattura, in realtà non sono mai state poste in essere; ma laddove la stessa sia in grado di fornire validi elementi atti ad provare che alcune delle fatture sono state emesse per operazioni fittizie, spetta al contribuente confutare tale tesi.

È questa la conclusione alla quale è pervenuta la Commissione tributaria regionale della Campania, nella sentenza n. 256/5/11 del 27 giugno 2011, esaminando la legittimità dell’avviso di accertamento notificato ad una società coinvolta in un articolato sodalizio criminale dedito, tra l’altro, alla realizzazione di truffe ai danni dello Stato mediante la cd. “frode carosello”.

Quest’ultima veniva realizzata attraverso la costituzione e utilizzazione di società missing trader e buffer, create per essere interposte nelle transazioni nazionali ed intracomunitarie tra le società effettivamente operanti nel settore delle vendite di autovetture.

Nell’ambito degli scambio intracomunitari di beni la regolarizzazione degli stessi deve avvenire opera del cessionario, il quale deve calcolare l’imposta sull’acquisto, registrarlo tra gli acquisti e tra le vendite e, successivamente nel’ambito della cessione interna, addebitare l’imposta nei modi ordinari e versarla integralmente.

Nel meccanismo fraudolento, c.d. “a carosello”, l’acquirente nazionale interpone tra sé e il fornitore comunitario, una o più imprese che destinatarie delle fatture dei cedenti esteri, rivendono solo teoricamente le vetture all’interponente, fatturando nei suoi confronti un prezzo che, al lordo dell’IVA addebitata, è pari a quello già fatturato dal fornitore comunitario. L’interponente realizza in tal modo acquisti a prezzi inferiori, appunto della componente IVA, rispetto a quelli ottenibili con l’acquisto diretto da fornitore straniero e matura il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli dall’interponente, non versata di fatto da quest’ultimo.

Secondo i giudici di secondo grado, in tale contesto, ciò che rileva è la consapevolezza o meno nello scenario “fraudolento”, del coinvolgimento da parte del contribuente cui si ascrive la partecipazione alla frode organizzata eventualmente da altri.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la società ricorrente abbia operato in un’organizzazione con altre società indagate, fornendo la struttura logistica e amministrativa necessaria per la gestione cartolare delle transazioni, con deposito, custodia e commercializzazione di autoveicoli.

A ciò si aggiunge l’ulteriore circostanza che dette società erano, di fatto, gestite dalle stesse persone fisiche.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Commissione tributaria regionale Campania)
12/08/2011
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