Si è così espressa la Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 17387 depositata lo scorso 23 luglio - ha rigettato il ricorso di una s.r.l., la quale si era vista notificare tre avvisi di accertamento con conseguente rettifica del reddito della società.
Nel caso in esame, la società a r.l. impugnava gli atti impositivi innanzi alla CTP sostenendo che gli accertamenti non erano fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti. I giudici di primo grado escludevano la ripresa a tassazione di un importo imputato a costi effettivi confermando per il resto gli atti impugnati. Tale decisione veniva confermata anche in secondo grado.
Avverso quest'ultima sentenza, la contribuente ricorreva per cassazione, ribadendo l'inesistenza di "sufficienti elemeti probatori a sostegno degli accertamenti".
Tuttavia, la S.C. ritiene non condivisibile la tesi della ricorrente, in quanto la sentenza d'appello prende in considerazione la circostanza che gli elementi posti a base degli accertamenti consistono nel rinvenimento, presso un soggetto che senza essere socio era in realtà amministratore di fatto della società, di documentazione da cui emergeva la cessione senza fattura di materiali ferrosi e della movimentazione bancaria della legale rappresentante della società, del marito di lei, ritenuto amministratore di fatto, di un familiare socio in ragione di un terzo, e di altri congiunti, per un totale di 14 c/c, su cui erano transitate ingenti somme di denaro senza alcuna giustificazione contabile: nella specie, i familiari dei soci non svolgevano attività lavorativa e non avevano redditi documentati.
Pertanto, il Collegio ritiene che la CTR ha correttamente ritenuto che il quadro indiziario fosse composto da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. In particolare, la presunzione di riferibilità dei c/c dei familiari della legale rappresentante alla gestione sociale occulta non è stata ritenuta sulla base del solo fatto della ristrettezza della base familiare, ma dalla circostanza che i titolari dei c/c non disponevano di mezzi propri tali da giustificare spostamenti di ingenti somme di denaro. Ne deriva che, una volta ritenuta - su base presuntiva qualificata - la riferibilità dei c/c, assume rilevanza la presunzione ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 a carico della società stessa, su cui ricade l'onere di provare l'estraneità delle movimentazioni bancarie alla gestione sociale, che nella specie non è stata offerta dalla s.r.l. ricorrente.
(Sentenza Cassazione civile 23/07/2010, n. 17387)