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martedì 07 settembre 2010 | twitter |
Potere di accertamento ICI senza soluzione di continuità

Legittima la proroga dei termini di decadenza

di Federico Gavioli
Le proroghe disposte con leggi Finanziarie interessano tutti i rapporti tributari i cui termini sono non siano già scaduti alla mezzanotte del 31 dicembre: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15554 del 30 giugno scorso.

Il caso analizzato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione trova la sua origine nel corso del 2002, quando un ente locale notificava ad una società per azioni, proprietaria di uno stabilimento, alcuni avvisi di liquidazione ICI, per gli anni d’imposta 1998 e 1999 per differenza tra il valore contabile dichiarato e quello risultante dalla rendita catastale e per omessa indicazione dell’appartamento adibito ad uso di portineria.

La società ricorreva alla CTP di Milano, con distinti ricorsi, deducendo che tali atti fossero stati notificati oltre il termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992 (art. 11), non potendo le leggi di proroga invocate dall’ente locale avere efficacia nel rapporto de quo in quanto entrate in vigore a termine scaduto.

A sua volta il Comune sosteneva la tempestività degli avvisi, richiamando in particolare la legge n. 448 del 2001 (art. 27, comma 9) ed aggiungendo che nella dichiarazione ICI era stato omesso il cespite relativo ad un appartamento iscritto in catasto con una propria rendita.

La CTP respingeva il ricorso e sull’appello i giudici della CTR della Lombardia riformavano la sentenza di primo grado, affermando la tardività degli atti di liquidazione in quanto la legge n. 448/2001 era entrata in vigore solo il 1° gennaio 2002, a termine già scaduto (31 dicembre 2001).

L’ente locale ricorreva in Cassazione.

Le novità in materia di controllo dei Comuni

E’ opportuno precisare che - dal 1° gennaio 2007 - in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, l’attività di controllo è definita:
a)di accertamento in rettifica quando i Comuni procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
b)di accertamento d’ufficio quando i Comuni procedono all’accertamento delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.In entrambe le ipotesi, gli avvisi di accertamento (in rettifica o d’ufficio) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Fino al 31 dicembre 2006 il Comune poteva procedere a rettifica o ad accertamento d’ufficio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

L’analisi dei giudici

Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento i giudici della Cassazione osservano che risultano fondati i rilievi mossi dall’ente locale.

La Cassazione ha, infatti, più volte affermato il principio (che va confermato non rinvenendosi, nè essendo stati dedotti, argomenti logici e/o giuridici per discostarsi dallo stesso) secondo cui le proroghe disposte con le leggi Finanziarie o loro collegati interessano i rapporti tributari i cui termini non siano già scaduti alla mezzanotte del 31 dicembre, con la precisazione che il termine per l’accertamento o la liquidazione dell’imposta scadente proprio il 31 dicembre non può "ritenersi scaduto" in tale giorno perchè esso è "ancora aperto", per cui è da disattendere la tesi sostenuta dalla società resistente in ordine al fatto che le leggi di proroga, pur essendo emanate prima del 1° gennaio, entrano in vigore solo a quella data, e quindi a termine già scaduto il 31 dicembre, trattandosi di leggi Finanziarie o di collegati alle stesse.

In materia di ICI, la sentenza n. 13342 del 2009 della Cassazione afferma che "il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla legge n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, ed al 31 dicembre 2000 dalla legge n. 488 del 1999, art. 30, comma 10 (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo".

Di conseguenza, essendo stato il termine di decadenza invocato nella presente controversia prorogato con la legge n. 388 del 2000 (art. 18) prima, e successivamente con la legge n. 448 del 2001 (art. 27), l’ente locale legittimamente ha notificato gli avvisi di liquidazione ICI per le annualità d’imposta 1998 e 1999, essendo stato rimesso in termini dalle citate normative.

I giudici della Cassazione concludono affermando che il ricorso dell’ente locale deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 30/06/2010, n. 15554)
19/07/2010
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