Con la sentenza n. 5046/2010, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente (amministratore di società con sede in Italia), al quale era stato notificato un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di reddito non dichiarato di lavoro autonomo, sul rilievo che pur risiedendo nel Principato di Monaco, nella realtà non aveva mai spostato il centro dei propri interessi dall’Italia, dove restava di fatto residente e domiciliato.
In particolare, poichè il ricorrente risultava titolare di proprietà immobiliari, di utenze elettriche, telefoniche e di altri servizi nel territorio nazionale, la commissione tributaria adita in appello ha ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio, osservando come il contribuente avrebbe mantenuto in Italia il proprio domicilio ancorchè abbia tentato di trasferirlo solo formalmente nel Principato di Monaco per godere dei benefici fiscali.
Ricorrendo per cassazione, il contribuente sostiene che la CTR non ha dato alcuna risposta all'eccepita insufficienza degli elementi indicati dall’Ufficio per giustificare la tesi della residenza in Italia, nè, tanto meno, ha tenuto conto delle altre circostanze di fatto addotte a riprova dell'effettività del cambio di residenza.
La tesi prospettata dal contribuente viene accolta dalla S.C., in quanto la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nella mera affermazione apodittica che il contribuente ha mantenuto in Italia il proprio domicilio, senza alcun supporto argomentativo e senza alcuna analisi delle tesi difensive prospettate dal ricorrente.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 03/03/2010, n. 5046)