Il D.L. n. 185/2008 ha previsto la possibilità per i soggetti IAS di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio: le imprese, infatti, possono operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione in UNICO 2009.
Come chiarito con la recente circolare n. 8/E/2010, anche chi non ha indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione ordinaria può esercitare la scelta anche nella dichiarazione integrativa: secondo l’Agenzia, infatti, la mancata opzione nella dichiarazione dei redditi non implica necessariamente la volontà del contribuente di non aderire al regime speciale, ma può semplicemente dipendere da oggettive difficoltà di concludere tutti gli adempimenti connessi al riallineamento.
È pertanto riconosciuta alle imprese interessate la possibilità di correggere l’omessa compilazione del quadro RQ di UNICO 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo; ciò vale anche quando l’intenzione del contribuente di optare per il riallineamento risulta indirettamente da altri atti o comportamenti (il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito o le annotazioni in contabilità).
Trattamento fiscale dell’avviamento
In caso di conferimento del compendio aziendale, il valore dell’avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.
(Circolare Agenzia delle Entrate 04/03/2010, n. 8/E)