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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Per la formazione senza lucro

Placement universitario, niente tassazione per gli Atenei

Non assumono rilevanza tributaria i servizi di formazione universitaria forniti senza scopo di lucro; si tratta di spese relative ad attività didattiche e scientifiche, che costituiscono oggetto dell'attività istituzionale propria degli Atenei e, pertanto, non assumono carattere imprenditoriale. Invece, sono fiscalmente rilevanti le somme destinate alla promozione ed al sostegno di percorsi formativi svolti nell'esercizio d'impresa. In questa ipotesi, i corrispettivi percepiti sono imponibili ai fini Ires e Iva.

Così risponde l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E di ieri al quesito proposto da un Ateneo, il quale chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini IRES ed IVA delle somme destinate alla realizzazione di tirocini e percorsi formativi.

Nella specie, le prime due attività del programma sono costituite dall'acquisto di materiali destinati a un ufficio che fornisce assistenza per l'ingresso nel mondo del lavoro (ufficio di placement) e da tirocini di orientamento; le altre due sono finalizzate alla promozione e al sostegno di percorsi formativi per i laureati.

Al riguardo, l'Agenzia entrate osserva che i primi due progetti non costituiscono esercizio di attività commerciale in quanto sono riconducibili alla formazione istituzionale universitaria; mentre le restanti attività, anche se connesse a quella didattica, sono realizzate sulla base di un rapporto contrattuale instaurato con la società che organizza i percorsi formativi. In quest'ultima ipotesi, i progetti sono svolti nell'esercizio d'impresa e i corrispettivi percepiti sono considerati reddito imponibile ai fini Ires.

Inoltre, relativamente alla ritenuta d'acconto del 4% sui redditi soggetti a Ires, le Entrate ricordano che la essa deve essere effettuata sui contributi. Ne deriva che non si applica né sui primi due progetti in quanto non erogano somme sottoposte a Ires, nè sugli ultimi due in quanto le somme che l'Ateneo riceve non si configurano come contributi.

Infine, con il documento di prassi, vengono escluse dal campo di applicazione dell'Iva le somme percepite nell'ambito dei primi due progetti, in quanto rientrano nella funzione istituzionale propria dell'Università, non assumendo natura di corrispettivi. Invece, quelle utilizzate per lo svolgimento delle restanti attività a carattere imprenditoriale si configurano come corrispettivi e sono quindi imponibili ai fini Iva.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/08/2010, n. 79/E)
06/08/2010
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