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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi

Pronte le regole per la ritenuta del 20%

Si applicano da oggi le disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 34755/2010, che spiega come effettuare le ritenute IRPEF del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta.

Il provvedimento illustra gli adempimenti dei terzi erogatori delle somme, dei creditori pignoratizi e dei debitori, in attuazione del disposto del D.L. n. 78/2009, in base al quale (art. 15, comma 2) «[…] in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta […] devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate».

In linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, il provvedimento assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo che eroga le somme deve:
•versare la ritenuta operata;
•rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione;
•comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate;
•indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati (adempimento, questo, che deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute).

Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del debitore

Il debitore, tenuto a presentare il modello 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. prot. 34755/2010)
05/03/2010
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