I sostituti d’imposta, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, sotto qualsiasi forma, devono rilasciare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate e dei contributi previdenziali e assistenziali. Quest’anno, poiché il 28 febbraio cade di domenica, il termine è prorogato al 1° marzo.
Soggetti interessati
Devono redigere la certificazione i sostituti d’imposta che erogano compensi (ed effettuano ritenute) per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
In particolare, sono tenuti ad effettuare le ritenute e, conseguentemente, ad emettere la certificazione, le società di capitali e gli enti equiparati soggetti ad IRES (enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, TUIR), le società di persone e le associazioni indicate nell’art. 5 TUIR e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio.
Termine
Il termine per la consegna della certificazione, è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Nota benePer il 2010, la certificazione può essere consegnata il 1° marzo in quanto il suddetto termine del 28 febbraio cade di domenica.
Modalità
Sono soggetti alla ritenuta, e quindi devono essere certificati, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
•per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;
•per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi;
•per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
•sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
•sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
•sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
•sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
La certificazione, sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, permette al percettore delle somme assoggettate a ritenuta, lo scomputo, dalla dichiarazione IRPEF, delle ritenute d’acconto operate dal sostituto.
La certificazione deve generalmente contenere le somme o i valori corrisposti, con l’indicazione della relativa causale, e l’ammontare delle ritenute d’acconto operate nell’anno precedente.
Devono essere certificati anche i compensi erogati ai professionisti che hanno optato per il regime agevolativo delle nuove iniziative produttive, indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta.
Relativamente al modello da utilizzare, a differenza di quanto accade per i lavoratori dipendenti, per i quali è previsto un modello ufficiale (modello CUD), per la certificazione delle ritenute sul lavoro autonomo non esiste un modello specifico. Pertanto, la certificazione può essere , purché contenga tutti gli elementi di cui si è detto in precedenza.
Norme di riferimento
•art. 4, commi 6-ter e 6-quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Per tutti gli altri adempimenti di interesse, vedi le Scadenze legali del Quotidiano IPSOA.