Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E/2010, che illustra la disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale.
In particolare, in presenza di operazioni di fusione tra società partecipanti al medesimo consolidato nazionale e con perdite fiscali riportabili conseguite «in costanza» di consolidato, si può escludere qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare, con l’operazione di aggregazione, la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti: questi, per effetto dell’operazione, non possono fruire di alcun vantaggio addizionale in termini di compensazione degli imponibili in quanto le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato «nascono» già compensabili con gli utili di altre società incluse nella tassazione di gruppo.
Le stesse considerazioni valgono, in linea generale, anche in ipotesi di scissioni che non interrompono il consolidato, con l'ulteriore conseguenza che le perdite realizzate dalla società scissa nei periodi di vigenza dell’opzione e trasferite alla tassazione di gruppo rimangono nella esclusiva disponibilità della fiscal unit.
Finché permane la tassazione di gruppo, quindi, nessuna variazione al regime di libera circolazione delle perdite prodotte in costanza di consolidato può derivare da un’operazione straordinaria non interruttiva del regime di tassazione di gruppo.
In presenza di operazioni strumentalmente realizzate alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente fuoriuscite dal perimetro di consolidamento, resta invece impregiudicato - prosegue ancora il documento di prassi – il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione sia stata realizzata in vigenza dell’opzione per la tassazione di gruppo al solo fine di eludere le disposizioni degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, TUIR.
(Circolare Agenzia delle Entrate 09/03/2010, n. 9/E)