Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E/2010 di ieri.
L’obbligo indicare la rivalutazione in un apposito prospetto bollato e vidimato è stato previsto, come detto, dall’art. 15, legge n. 342/2000 esclusivamente per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, in coerenza con quanto previsto per gli stessi soggetti in contabilità ordinaria che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n. 383/2001, assolvevano il medesimo onere su libri contabili che ai fini fiscali dovevano essere bollati e vidimati.
Quindi, l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione introdotto dall’art. 15 citato, trovava la sua ratio nell’ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria.
Con la soppressione dell’obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, deve considerarsi ormai non più compatibile con il vigente quadro normativo anche l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione per i soggetti in contabilità semplificata: anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono quindi iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. 14/E)