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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Per i soggetti in contabilità semplificata

Rivalutazione senza bollatura e vidimazione

Ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa, non è più necessario procedere alla bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione. L’obbligo, originariamente previsto dall’art. 15, legge n. 342/2000, non è più compatibile con il rinnovato quadro normativo in cui bollatura e vidimazione non sono previste neppure per scritture contabili fondamentali, quali il libro giornale e il libro degli inventari.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E/2010 di ieri.

L’obbligo indicare la rivalutazione in un apposito prospetto bollato e vidimato è stato previsto, come detto, dall’art. 15, legge n. 342/2000 esclusivamente per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, in coerenza con quanto previsto per gli stessi soggetti in contabilità ordinaria che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n. 383/2001, assolvevano il medesimo onere su libri contabili che ai fini fiscali dovevano essere bollati e vidimati.

Quindi, l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione introdotto dall’art. 15 citato, trovava la sua ratio nell’ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria.

Con la soppressione dell’obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, deve considerarsi ormai non più compatibile con il vigente quadro normativo anche l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione per i soggetti in contabilità semplificata: anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono quindi iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. 14/E)
04/03/2010
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