E' questa in sintesi la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate - con risoluzione n. 77/E pubblicata oggi - al quesito di una società veicolo, detta anche Special Purpose Vehicle o SPV, dotata di un patrimonio a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento “dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione”.
Nel caso in esame, la società istante chiede di conoscere la corretta modalità di scomputo delle ritenute subite nel corso di un’operazione di cartolarizzazione ovvero se tali ritenute debbano essere scomputate per intero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui l’operazione di cartolarizzazione si è conclusa o, in alternativa, se occorre integrare le dichiarazioni dei redditi relative a ciascun periodo d’imposta di durata dell’operazione.
Prima di entrare nel merito della fattispecie, l'Agenzia entrate osserva che i crediti, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della SPV e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. In sostanza, si tratta di un patrimonio a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Pertanto, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale in via esclusiva al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti e al pagamento dei costi dell’operazione.
Al riguardo, come precisato dalla circolare n. 8/E/2003 e dalla risoluzione n. 222/E/2003, anche un’eventuale eccedenza dei flussi attivi di periodo rispetto all’ammontare delle obbligazioni pecuniarie da soddisfare per il medesimo periodo rimane vincolata al patrimonio cartolarizzato e destinata al pagamento dei debiti del patrimonio medesimo. Di conseguenza, nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la SPV non ha in alcun modo la disponibilità dei flussi attivi, in quanto destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori del patrimonio separato.
Pertanto, anche gli interessi percepiti sui depositi e i conti correnti bancari, sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato, devono intendersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato medesimo, benché maturato su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo; ragion per cui, fino a quando permane il vincolo di destinazione - ovvero fino a quando detti interessi e proventi restano finalizzati al rimborso e alla remunerazione dei titoli emessi, senza poter entrare nella disponibilità della società veicolo per formarne il relativo reddito - resta inibita ogni possibilità di scomputo delle ritenute di acconto subite a fronte della corresponsione degli interessi medesimi.
Secondo le Entrate, tale possibilità deve dunque intendersi rinviata al periodo di imposta in cui gli interessi medesimi, esaurita l’operazione di cartolarizzazione e soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, possano acquisire rilievo in capo alla società veicolo concorrendo a formarne il relativo reddito.
Quindi, sulla base di tali osservazioni, l'Agenzia entrate osserva che nel caso di specie, in cui una delle operazioni di cartolarizzazione si è conclusa senza emersione di alcun reddito attivo tassabile in capo alla società veicolo e con ritenute subite a titolo di acconto, la SPV avrebbe correttamente dovuto esporre le ritenute subite a titolo di acconto nella dichiarazione dei redditi successiva alla chiusura dell’operazione di cartolarizzazione (nella specie, UNICO- SC 2008). Tuttavia, essendo decorsi tre anni dalla chiusura dell’operazione, il recupero delle ritenute non può che avvenire tramite la presentazione all’Amministrazione Finanziaria di un’istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973. Posto che le somme ricevute a titolo di rimborso delle ritenute subite devono essere ricondotte al patrimonio separato relativo all’operazione di cartolarizzazione, le stesse devono essere attribuite agli obbligazionisti aderenti alla medesima operazione.
Tali somme devono essere assoggettate a tassazione ai sensi del D.Lgs. n. 239/1996 a titolo di interessi e altri proventi connessi ai titoli obbligazionari, a meno che non possano essere riferite al rimborso del capitale sottoscritto. Qualora, invece, tali somme non siano attribuibili ai portatori delle obbligazioni, in quanto i titoli siano stati già rimborsati, le somme percepite dalla SPV istante devono assumere rilevanza reddituale in capo alla società stessa, costituendo di fatto un attivo residuo risultante dall’operazione di cartolarizzazione e, come tale, assoggettabile a tassazione IRES ordinaria.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/08/2010, n. 77/E)