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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Per contribuenti ed intermediari

Trasmissione impronta archivio informatico: da onere a obbligo

E' fissata al 31 gennaio prossimo la prima scadenza per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'impronta dell'archivio informatico: un adempimento "inutilmente vessatorio e discriminante", secondo il CNDCEC, che auspica venga reso facoltativo e opzionale.

Per il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico avente ad oggetto i documenti fiscali conservati in forma sostitutiva, è un “adempimento inutilmente vessatorio per contribuenti e intermediari e può generare una discriminazione tra quanti hanno meritoriamente optato per questo sistema di conservazione, tenuti ora obbligatoriamente alla trasmissione, e quanti hanno preferito continuare a conservare i propri documenti fiscali in formato cartaceo, per i quali l’obbligo di trasmissione non sussiste”.

La scadenza del 31 gennaio, che rappresenta la prima occasione in cui contribuenti e responsabili della conservazione sono chiamati a confrontarsi con il nuovo istituto, riguarderà non solo l’archivio informatico relativo al periodo di imposta in corso, ma anche le impronte degli archivi degli anni precedenti, a partire dal periodo di imposta in cui per la prima volta vi si è fatto ricorso.

“La conservazione sostitutiva, firmata digitalmente e con marcatura temporale - si legge nella nota stampa diffusa oggi dal CNDCEC - è già una certificazione di veridicità e di immodificabilità giuridicamente sufficiente. Il suo invio alle Entrate è quindi un atto sostanzialmente inutile, che comporta costi e lavoro aggiuntivo per gli studi dei professionisti e per le imprese”.

L’auspicio e la richiesta del CNDCEC è che tale invio venga reso almeno facoltativo e opzionale, e non obbligatorio, per quanti vogliono utilizzare l’invio dell’impronta in luogo della marcatura temporale.

L’introduzione - risalente al 2004 - della trasmissione dell’impronta era finalizzata ad estendere la validità temporale dei documenti per tutto il periodo in cui vigeva l’obbligo di conservarli a fini fiscali, in coerenza con il quadro normativo dell’epoca, in cui le marche temporali associate ai documenti informatici avevano una validità di 5 anni a partire dalla loro emissione.

Nel frattempo, però, il quadro normativo è mutato: dal 2009, il periodo minimo di conservazione delle marche è passato a 20 anni, con l’effetto di privare la trasmissione dell’impronta della sua effettiva utilità per il contribuente.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate (con provvedimento 25 ottobre 2010 - cfr. ””, il Quotidiano IPSOA del 28 ottobre 2010), ha trasformato “un onere a vantaggio del contribuente in un vero e proprio obbligo di legge”, che “finisce con il gravare i contribuenti di un ulteriore adempimento burocratico per il solo fatto di aver optato per la conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti in luogo di quella tradizionale”.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

23/01/2012
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