La Corte di Cassazione ha avanzato un'interessante questione pregiudiziale in materia di rimborsi IVA.
Nella causa cui si riferisce la pronuncia erano in gioco le posizioni di una banca concessionaria dei servizi di riscossione (fornitore), un consorzio che riceveva i servizi di riscossione tributi (cliente) e l'erario creditore dell'IVA.
Assunto che le prestazioni di riscossione sono esenti IVA ma questa era stata indebitamente applicata dal fornitore (sulla base di una giurisprudenza poi superata), riversata sul cliente e versata, si pone il problema rappresentato dal coordinamento di termini e azioni di rimborso.
Secondo l'ordinamento italiano, infatti, il fornitore potrebbe chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata entro il termine biennale di decadenza.
Il cliente si vedrebbe invece aperta la strada della causa civile contro il fornitore, per il rimborso dell'IVA erroneamente addebitatagli, entro il termine di prescrizione decennale.
La Corte di Cassazione percepisce una asimmetria nell'accesso al rimborso: il cliente gode di termini assai più ampi, che si estendono anche a un (largo) periodo in cui il fornitore (che potrebbe soccombere nella controversia con il cliente) sarebbe decaduto dal suo diritto al rimborso nei confronti dell'erario.
La Corte osserva che parrebbero a rischio sia il principio di neutralità dell'IVA (che potrebbe rimanere a carico del fornitore, per effetto del gioco delle decadenze) sia quello della effettività del diritto al rimborso (del fornitore), sia quello di uguaglianza di trattamento.
Ciò sarebbe particolarmente lesivo quando, dopo la decadenza del diritto al rimborso del fornitore e prima della prescizione del diritto del cessionario, muti la giurisprudenza sulla imponibilità IVA della fattispecie.
La Corte solleva quindi la questione pregiudiziale se il diritto comunitario non osti a tali approdi e, in particolare, non osti a che i termini siano differenziati e non sia previsto un collegamento tra le modalità di azionamento del diritto al rimborso di fornitore e cliente.
(Ordinanza Cassazione civile 17/08/2010, n. 18721)