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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Per l'acquisto dell'abitazione principale

Via libera alla detrazione 19% del contributo in conto interessi se riconsegnato

Per la quota interessi non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente può usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d'imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito.

E' quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 76/E pubblicata oggi.

In particolare, l'istante chiede se per la quota parte degli interessi a suo tempo non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente possa usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d'imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito. Nella specie, la Regione - dopo aver erogato al contribuente un contributo per l’acquisto dell’abitazione principale, attraverso l’abbattimento delle quote di interessi relativi al mutuo ipotecario acceso per detto acquisto - ha poi chiesto al contribuente la restituzione di tali somme in quanto non spettanti, per difetto dei requisiti soggettivi.

Al riguardo, le Entrate osservano che le somme che il contribuente deve restituire alla Regione rappresentano gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, in precedenza non detratti perché corrisposti dalla Regione alla banca.

Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell’anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi - ex art. 15, lett. b), del TUIR - nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti.

La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua il momento in cui il contribuente sostiene l’onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’ abitazione principale. La detrazione, essendo riferita agli interessi non detratti per effetto dei contributi regionali, spetta al contribuente alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazioni dei redditi in cui avrebbe potuto far valere il relativo onere, in assenza dell’intervento della Regione.

Pertanto, l'Agenzia entrate afferma: "ai fini della detrazione, le somme restituite alla regione, configurandosi come interessi relativi a mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione, potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi (Unico PF/2010 o modello 730/2010) tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili, in particolare tra “gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” con il codice 36.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 02/08/2010, n. 76/E)
03/08/2010
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