Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 73/E di ieri: si tratta di reati (quelli di bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica) che, pur essendo di natura finanziaria, hanno delle ricadute sul piano fiscale-tributario e sono pertanto incompatibili con la «garanzia» di affidabilità dei dati della dichiarazione che può essere certificata solo da un professionista con requisiti di onorabilità e moralità di alto profilo.
Il documento di prassi risponde all’istanza di interpello di un commercialista che chiedeva se, dopo essere stato condannato per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, poteva essere comunque autorizzato a rilasciare il visto di conformità ai propri clienti.
La risposta dell’Agenzia è negativa: la bancarotta fraudolenta in concorso – sottolinea il documento di prassi - è un reato commesso nell’ambito della procedura fallimentare e si sostanzia in una serie di condotte illecite idonee ad arrecare un grave pregiudizio sia ai creditori (e quindi anche l’Erario che spesso assume tale qualifica) sia alla collettività in generale, in quanto vengono commesse in un contesto economico caratterizzato dal dissesto dell’impresa commerciale.
La condotta di falso in atti (falso materiale o falso ideologico), invece, è un reato che mira a ledere la fede pubblica, intesa come il senso di fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche.
Tali tipologie di reato assumono una rilevanza ancora maggiore se si considera la ratio dell’istituto del visto di conformità. Il visto, infatti, consegue ad una preventiva attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha affidato a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria.
Il professionista a ciò autorizzato deve necessariamente rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da poter dare garanzia all’Erario (nonché al contribuente che a lui si è affidato) della conformità dell’attività dallo stesso posta in essere.
In ogni caso, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’eventuale riabilitazione del professionista può essere utile per ottenere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità. L’istituto della riabilitazione, infatti, svolge la funzione di reintegrare il condannato, che abbia già scontato la pena principale, nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna, con la conseguenza che il riabilitato riacquista la capacità giuridica perduta a seguito della condanna e viene rimesso in condizione di svolgere la sua normale attività nell’ambito della società.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/07/2010, n. 73/E)