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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Un altro passo avanti verso una governance europea

Al via dal 1° gennaio 2011 il nuovo sistema di sorveglianza finanziaria

di Martino Conserva
L'accordo del 2 settembre definisce l'architettura del sistema, basata su Enti di supervisione europea ed un Comitato europeo sul rischio sistemico. Un altro passo avanti verso una governance europea.

Il rafforzamento del sistema di sorveglianza finanziaria europea e in generale il processo di riforma economico-finanziaria dell’Unione Europea registrano un importante passo avanti con l’accordo preliminare concluso nella serata di giovedì 2 settembre fra i negoziatori in rappresentanza del Parlamento e del Consiglio europeo.

Va detto che l’accordo rappresenta un compromesso, a conclusione di un lungo negoziato nel quale il Consiglio – purtroppo ancora soggetto all’influenza delle logiche nazionali di alcuni Stati membri, opposte a quella europea – aveva espresso fino all’ultimo forti resistenze.

I parlamentari che hanno partecipato al processo negoziale hanno in ogni caso tenuto conto dell’urgenza della situazione, accettando di concedere qualcosa in termini di contenuti pur di guadagnare tempo.

Il risultato appare apprezzabile: il nuovo sistema potrà già essere operativo a partire dal 1° gennaio 2011. Il nuovo sistema poggia su un principio fondamentale: le autorità dell’UE vengono dotati di nuovi poteri al fine di risolvere eventuali dispute fra le autorità nazionali di sorveglianza e di vietare prodotti e attività finanziarie ritenute rischiose per la stabilità del sistema finanziario europeo.

L’architettura del sistema si fonda su una rete composta dalle autorità di vigilanza nazionali e dalle autorità europee di nuova creazione: gli Enti di supervisione europea o ESA (saranno tre, con la missione di sorvegliare rispettivamente banche, società di assicurazione e mercati finanziari) e il Comitato europeo sul rischio sistemico (CERS).

L’accordo, come si è detto, conferisce agli ESA un ruolo primario all’interno della rete di sorveglianza europea.

Essi potranno svolgere un ruolo direttivo nel rafforzamento dell’attività di vigilanza delle transazioni finanziarie internazionali da parte delle autorità dei singoli Paesi, mentre disporranno dei poteri di imporre una mediazione giuridicamente vincolante ovvero – nel caso in cui non sia possibile conseguire un accordo nell’ambito del collegio di sorveglianza in questione – di imporre la propria decisione all’ente o agli enti finanziari interessati. Per di più, il ruolo di mediazione degli ESA non sarà legato alla richiesta dell’autorità di sorveglianza nazionale: l’ESA potrà quindi decidere autonomamente di intervenire in qualsiasi disputa in qualità di mediatore.

Alle ESA è inoltre conferito il potere di supervisione sulla rispondenza dell’operato degli enti di sorveglianza nazionali alla normativa europea. In caso di deviazioni di questa, le ESA potranno intervenire con la segnalazione dell’inosservanza, con l’emissione di istruzioni agli enti nazionali e – quale extrema ratio – con indicazioni dirette agli istituti finanziari coinvolti, affinché la situazione anomala venga sanata.

Le ESA potranno infine effettuare indagini su singole categorie di istituti o di prodotti finanziari – ad esempio, i cosiddetti toxic assets o le vendite a breve termine allo scoperto (il naked short selling) – al fine di valutarne la pericolosità per gli assetti finanziari europei. Tanto nel caso in cui la fattispecie sia già oggetto della normativa comunitaria, quanto in casi di emergenza, le ESA avranno la facoltà di vietare o limitare temporaneamente attività o prodotti rischiosi, se necessario invitando la Commissione Europea a varare atti normativi che li vietino definitivamente.

A conferma del carattere di compromesso dell’accordo raggiunto, il Parlamento ha ottenuto l’inclusione di una clausola che, in prospettiva, potrebbe accrescere ulteriormente il ruolo degli ESA: ogni tre anni la Commissione Europea dovrà redigere un rapporto, valutando la convenienza di integrare le tre attività delle ESA (banche, assicurazioni e mercati finanziari) in un’entità unica, nonché di dotare le ESA di ulteriori competenze e poteri.

L’altra nuova istituzione che vedrà la luce entro il prossimo 1° gennaio è il Comitato europeo sul rischio sistemico.

La missione del CERS consisterà nell’individuazione dei rischi di natura sistemica e di prevenirne o attenuarne l’impatto sul sistema finanziario dell’UE. Il Comitato potrà effettuare segnalazioni di rischio indirizzate a sollecitare reazioni rapide per evitare l’insorgere di problemi più gravi e, in caso di necessità, raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti. Il campo di osservazione del CERS comprenderà sia le condizioni delle economie degli Stati membri e delle loro relazioni reciproche, sia le relazioni economiche e finanziarie dell’UE con il resto del mondo.

A differenze delle ESE, il CERS non sarà dotato di poteri giuridicamente vincolanti; non potrà quindi imporre misure agli Stati membri o alle autorità nazionali.

Il CERS è stato concepito come un organo i cui poteri riposano sulla sua reputazione e caratterizzato da una composizione di alto livello che dovrebbe influenzare i responsabili politici e le autorità di vigilanza grazie alla sua autorità morale. Non a caso, già il rapporto de Larosière a suo tempo indicava nel Presidente della Banca Centrale Europea la figura ideale del Presidente del Comitato; dunque una personalità dotata di pubblica visibilità e autorità tali da “pesare” sulle decisioni dei governi dei singoli Stati membri, di esercitare, insomma, un ruolo “politico”.

A Jean Claude Trichet spetterà comunque la carica di Presidente del CESR per i primi cinque anni.

Tecnicamente il CESR è chiamato a definire un insieme di indicatori che consentano una valutazione uniforme del grado di rischio dei singoli istituti impegnati in attività finanziarie transnazionali e – con un salto dal livello microeconomico a quello macroeconomico – calcolarne l’impatto sull’economia europea. Le segnalazioni di rischio del Comitato saranno accompagnate da un codice a colori, secondo la gradazione del rischio. Le sue raccomandazioni si avvarranno del lavoro di un Comitato scientifico, comprendente personale di provata esperienza e accademici.

Un successo indubbio dei parlamentari europei nel corso del negoziato sono la clausola che prevede per il Parlamento un potere di veto sulla nomina dei presidenti degli ESA e il riconoscimento della voce in capitolo riguardo alla definizione di standard tecnici e misure di attuazione.

Non sfugge il significato politico dell’accordo: il Parlamento europeo ha dimostrato una volta di più di saper attuare con pazienza la propria strategia vincente, consistente nel sottrarre terreno ai singoli Stati nazionali facendo leva sull’accentramento delle competenze tecniche. Questo alla lunga è valso a privare di efficacia l’ostruzionismo del Consiglio Europeo e a consentire un significativo passo avanti verso una reale governance europea. Giustamente il ministro delle finanze belga Didier Reynders, ha sottolineato il carattere di principio dell’accordo e la necessità dell’approvazione da parte degli Stati membri, nonché dell’intero Parlamento.

La tappa immediata è il voto da parte del Consiglio Europeo (martedì 7 settembre), cui seguirà la presentazione alla sessione plenaria del Parlamento nel corso del mese. Superati questi scogli, si andrà ad affrontare i problemi tecnici affinché il sistema sia in vigore con il gennaio 2011.

A dispetto delle reserve espresso, il commissario europeo per il mercato interno, Michel Barnier, ha salutato l’accordo quale “pietra miliare”, frutto delle esperienze maturate nel corso della crisi e segnale dell’esistenza di un «consenso politico riguardo alla creazione di un quadro di sorveglianza finanziaria europeo». Inoltre – confermando le dichiarazioni rese sabato scorso da un altro membro – Barnier ha ribadito che il prossimo 15 settembre la Commissione proporrà le nuove regole in materia di hedge funds e prodotti derivati, ivi inclusi i credit default swaps e il naked short selling. Insomma, chi aveva confidato nell’isolamento della posizione tedesca in proposito resterà deluso.

06/09/2010
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