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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Speciale DL Liberalizzazioni

Antiriciclaggio, da oggi niente contante sopra i mille euro

Le violazioni relative al nuovo limite di 1.000 euro per l’uso del contante costituiscono infrazioni sanzionabili. Da oggi 1° febbraio partono le sanzioni relative alla normativa antiriciclaggio per coloro che non terranno conto della riduzione della soglia da 2.500 a 1.000 euro nell’effettuare il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi e a qualsiasi titolo.

L’indicazione è stata recentemente fornita dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare n. 2 del 16 gennaio scorso. La novità, cioè la riduzione del predetto importo è stata prevista dal D.L. n. 201/2011 entrato in vigore dal 6 dicembre scorso.

Conseguentemente i soggetti che non hanno rispettato il limite di 1.000 euro a partire da tale data (entrata in vigore del decreto – legge) avrebbero potuto ricevere l’irrogazione di una specifica sanzione.

Tuttavia durante la fase di conversione in legge è stata prevista una moratoria al fine di consentire a tutti i destinatari della modifica normativa di adeguare i propri comportamenti senza subire alcuna penalizzazione.

Durante la fase di conversione in legge è stato aggiunto nel corpo dell’art. 11, comma 1 del D.L. n. 201/2011 un secondo periodo. In base al testo novellato della disposizione

“Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma”.

Ora, però, questa fase transitoria è terminata.

Pertanto se dovesse essere effettuato un trasferimento di denaro contante, di libretti o titoli al portatore in misura pari o superiore a 1.000 euro i diretti interessati saranno raggiunti da una sanzione amministrativa il cui importo è variabile dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito.

Il termine di questa fase interessa anche i professionisti e gli altri intermediari che, sempre dal 1° febbraio saranno tenuti a segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni delle predette disposizioni.

Infatti, l’eventuale omissione della segnalazione darà luogo all’irrogazione di una distinta sanzione il cui importo è variabile dal 3 al 30 per cento. In questo caso l’attenzione dovrà essere ancora maggiore in quanto i professionisti non potranno beneficiare del meccanismo dell’oblazione al fine di ottenere la definizione del procedimento di irrogazione della sanzione.

La nuova soglia riguarda, oltre al denaro contante, anche i libretti ed i titoli al portatore.

Ad esempio potrebbe essere stato effettuato, dopo il 6 dicembre 2011, nello stesso giorno ed in favore del medesimo soggetto un trasferimento di tre libretti al portatore di importo pari a 800 euro ciascuno. In questo caso l’operazione deve essere considerata nel suo complesso e risulterebbe conseguentemente superata la nuova soglia di 1.000 euro.

Il soggetto che ha effettuato il trasferimento avrebbe dovuto “canalizzare” l’operazione tramite una banca o un ufficio postale.

Tuttavia secondo quanto espressamente previsto dal nuovo art. 11 il comportamento descritto non costituisce infrazione fino al 31 gennaio 2012. Invece da oggi scattano le sanzioni.

Si tenga però presente che per le violazioni commesse fino al 31 gennaio non costituiscono infrazioni a condizione che sia stato comunque rispettato il limite precedentemente in vigore pari a 2.500 euro.

In pratica per non subire l’irrogazione di alcuna penalità devono essersi verificate congiuntamente due condizioni.

La violazione deve essere stata commessa nel periodo compreso tra il 6 dicembre ed il 31 gennaio 2012 e l’importo oggetto di trasferimento non deve comunque aver superato 2.499,99 euro.

La mancata osservanza anche di una sola delle due espone il soggetto interessato alla notifica di un atto di contestazione e, successivamente, della relativa sanzione.

Copyright © - Riproduzione riservata

01/02/2012
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