L’adempimento
Il 5 febbraio 2010 è il termine ultimo per effettuare gli aumenti di capitale (nel limite massimo di 500.000 euro), al fine di usufruire della deduzione dal reddito pari al 3% dell'incremento di capitale. In pratica alle società si consente di escludere da imposizione fiscale il 3 per cento degli aumenti di capitale di importo fino a 500.000 euro perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 mediante conferimenti.
Gli aumenti di capitale devono costituire effettivi incrementi della dotazione patrimoniale.
L’esclusione da imposizione fiscale è applicabile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è riconosciuta per il periodo di imposta in cui l’aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi di imposta successivi.
Soggetti beneficiari
Sono considerati soggetti beneficiari le società di capitali (società per azioni, società responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) nonché le società cooperative (in quanto sottoposti alla stessa disciplina delle società di capitali) ; le società di persone che svolgono attività d’impresa (società in nome collettivo, società in accomandita semplice); le società di capitali senza scopo di lucro di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 anche se determinano il reddito in base ai criteri forfetari di cui alla L. n. 398/91; le imprese agricole costituite nella forma di società di capitali, società in nome collettivo o in accomandita semplice.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’agevolazione le imprese individuali; i consorzi e società consortili; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; gli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività di tipo istituzionale.
Persone fisiche conferenti
Gli aumenti di capitale ammissibili sono quelli perfezionati da persona fisica. Intendendosi per persona fisica sia quella già socia al momento del conferimenti sia quella che acquisisce tale qualità per effetto della partecipazione dell’aumento del capitale e quindi mediante il conferimento.
Versamenti a fondo perduto e rinunce ai crediti
La circolare 53/E/2009 ha esteso l’incentivo agli incrementi di patrimonio effettuati mediante versamenti a fondo perduto dei soci persone fisiche o rinunce ai crediti degli stessi vantati verso la società.
Questa tipologia di aumento è quella che permette al contribuente di rispettare la data del 5 febbraio e conseguentemente il bonus.
Infatti adottando una formale aumento di capitale sociale, si rischia di ottenere l’iscrizione della delibera (e dunque il perfezionamento dell’atto) dopo la scadenza, questo farebbe perdere il beneficio anche se la sottoscrizione e il versamento dell’aumento fossero avvenute prima di tale data.
Se l’apporto si realizza con bonifico bancario, quello che rileva è il giorno in cui il socio trasmette l’ordine in banca e non l’accredito sul conto della società.
Per i versamenti effettuati con assegno entro il 5 febbraio, laddove il titolo di credito venga versato dalla società dopo la scadenza, è necessario dare certezza alla data di consegna (che è quella rilevante) o mediante spedizione postale o facendosi rilasciare una ricevuta sulla fotocopia dell’assegno, su cui apporre il timbro postale.
La rinuncia ai crediti dei soci deve essere formalizzata entro il 5 febbraio.
Ad esempio si può, far risultare la rinuncia in una lettera spedita senza busta alla società oppure, se la rinuncia si effettua nel corso di un’assemblea, dare data certa al relativo verbale sottoponendolo a registrazione volontaria oppure apponendo un timbro postale su una copia dello stesso.
Modalità operative
Per l'aumento di capitale è necessario, in primo luogo l’intervento notarile per la redazione della delibera di assemblea straordinaria per l’aumento del capitale sociale (comportante una modifica dello statuto o dei patti sociali) e conseguente iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Modello Irap 2010 e bonus ricapitalizzazione
Nel modello Irap 2010 debutta la deduzione per le ricapitalizzazioni delle società, a seguito della emanazione della circolare 53/E/2009.
Nel rigo IP71 per le società di persone e nel rigo IC71 per quelle di capitali, va indicato l’importo della deduzione Irap, paria al rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale fino a 500.00 euro.