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venerdì 10 febbraio 2012 | twitter |
Linee Guida MSE

Calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e regime di aiuti a favore del capitale di rischio

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito in data 22 luglio le Linee Guida per l’attuazione del regime di aiuti a favore del capitale di rischio e le Linee Guida per l’applicazione del metodo del calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.

Metodo di calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI

Con decisione della Commissione Europea n C(2010) 4505 def. del 6 luglio 2010, è stato approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.

Con successivo atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per l’applicazione da parte delle Amministrazioni che intendono utilizzare tale metodo per la quantificazione dell’intensità di aiuti in forma di garanzie.

Metodo da applicare

Il metodo è applicabile esclusivamente ai regimi di aiuti in forma di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti in favore delle PMI.

I suindicati regimi di aiuti devono:
a) essere rivolti esclusivamente a PMI non rientranti nella definizione di imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 1 par. 7 del Regolamento (CE) n. 800/08;
b) prevedere importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria ed una copertura massima delle garanzie non superiore all’80% di ciascun finanziamento sottostante;
c) prevedere aiuti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/08, ovvero del Regolamento (CE) 1998/06 relativo agli aiuti “de minimis” per garanzie concesse a fronte di finanziamenti a breve e/o a medio - lungo termine sia per gli investimenti, sia per le esigenze connesse al capitale circolante delle PMI beneficiarie. La durata massima delle garanzie previste dai regimi di aiuto cui si applica il metodo è di 30 anni.

I soggetti attuatori

Le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti che intendono applicare il metodo di calcolo dell’intensità di aiuto in forma di garanzia in conformità a quanto previsto al punto 4.5 della Comunicazione della Commissione europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. del 20 giugno 2008, C n. 155, per i regimi di aiuti alle PMI relativi a importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria .

Tale metodologia di calcolo prende a riferimento il costo teorico di mercato della garanzia concessa nell’ambito del regime, che viene confrontato con il costo effettivamente addebitato alla PMI beneficiaria della garanzia.

Obblighi e comunicazioni preventive da trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico

Le Amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per interventi di propria competenza, utilizzare il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo la dichiarazione , prima dell’effettivo utilizzo del suddetto metodo.

Regime di aiuti a favore del capitale di rischio

Con atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico - sono state emanate le linee guida per l’attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico, del regime di aiuti a favore del capitale di rischio n. 304/07, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del D.M. istitutivo del regime del 21 aprile 2010, n. 101.

I soggetti attuatori

La titolarità del regime di aiuto in capo al Ministero dello sviluppo economico (come previsto dalla relativa decisione di approvazione della Commissione europea del 1° luglio 2008) possono essere soggetti attuatori del medesimo regime di aiuto per gli interventi in materia di propria competenza:
- i Ministeri;
- le regioni;
- le province;
- le altre amministrazioni pubbliche. Ciascun soggetto attuatore emana i provvedimenti attuativi del regime di aiuto in conformità al proprio ordinamento giuridico ed amministrativo.

Comunicazioni preventive da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico

I soggetti attuatori che intendano, per interventi di propria competenza, adottare provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento:
- la dichiarazione di conformità ()
- lo schema per le comunicazioni preventive, prima della pubblicazione del provvedimento attuativo stesso ().

Il Ministero acquisisce le comunicazioni preventive e le relative informazioni obbligatorie e, dopo averne verificata la completezza, notifica ai soggetti attuatori l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni complete entro i trenta giorni successivi.

I soggetti attuatori possono concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto solo successivamente alle notifiche del Ministero.

Le notifiche consentono di considerare i provvedimenti attuativi come applicazioni del regime di aiuto e di includerli nelle specifiche relazioni che il Ministero è tenuto a presentare alla Commissione europea in quanto Amministrazione titolare del medesimo regime.

Comunicazioni annuali successive alla concessione degli aiuti da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico

Al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione alla Commissione europea delle relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuto i soggetti attuatori trasmettendo alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento:
- schema per le comunicazioni successive alla concessione degli aiuti ()

Le informazioni devono essere inviate entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del regime e per tutto il periodo in cui sono emanati atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e recuperi, riferiti al medesimo provvedimento.

I soggetti attuatori si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di agevolazioni a titolo del regime di aiuto per un periodo di dieci anni, contenenti tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano rispettate le condizioni previste dagli “Orientamenti”, in particolare per quanto riguarda:
- l’entità delle tranche di investimento;
- le dimensioni delle imprese destinatarie (piccole o medie);
- la fase dello sviluppo delle imprese destinatarie (seed, start-up, expansion);
- il settore di attività;
- nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei suddetti orientamenti, e a presentarle su richiesta del MiSE e/o della Commissione europea.

27/07/2010
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