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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Assegnazione quote ETS alle imprese

Convertito il DL su MUD, ETS e impianti “nuovi entranti”

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la Legge 19 luglio 2010, n. 111, di conversione - con alcune lievi modificazioni - del D.L. 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto in conto terzi, nonché per l'assegnazione di quote ETS.

Proprio con riferimento a queste ultime disposizioni, quindi, si coglie l’occasione della pubblicazione del provvedimento (anche in “versione coordinata” sulla GU n. 167 del 20 luglio 2010 ed in vigore dal 21 luglio) per riassumere, in particolare, la procedura stabilita dall’art. 2 relativamente alle nuove modalità di assegnazione gratuita delle quote di emissione di CO2 ai cd. impianti “nuovi entranti”.

Come si ricorderà, il D.L. 20 maggio 2010, n. 72 ha introdotto due urgenti differimenti di termini, e cioè
1.la proroga per la presentazione del MUD 2010 (al 30 giugno 2010)
2.la proroga per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi (al 16 giugno 2010)

Inoltre, come accennato, il provvedimento ha stabilito una serie di misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 a operatori energetici ed industriali per quegli impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, per l’appunto i c.d. “nuovi entranti”.

Nonostante le modifiche minime apportate al testo durante l’iter di conversione in legge, ci sembra utile dare una lettura al nuovo provvedimento non tanto per indicare cosa sia stato rettificato quanto piuttosto per ricapitolare la citata procedura di assegnazione delle quote di CO2, mentre, per ulteriori rilievi sul provvedimento, si rimanda al nostro precedente contributo.

Proroga del MUD al 30 giugno 2010

Orbene, le due proroghe confermate dalla Legge 19 luglio 2010, n. 111 sono contenute nell’art. 1 del D.L. n. 72/2010, come modificato nel corso dell'esame del testo del DDL da parte della Camera dei deputati.

La proroga del MUD ha chiuso il cerchio su una questione diventata ormai pesante, riportando alla normalità - almeno per quest’anno - la situazione relativa alla presentazione del “740 ecologico”.

Il primo comma dell’art. 1, D.L. n. 72/2010 è stato oggetto di modifiche meramente formali da parte della Camera: come è noto esso ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine (che era ormai scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all’anno 2009.

Sempre il primo comma ha fatto salve le dichiarazioni MUD presentate (con riferimento all'anno 2009), avvalendosi del modello allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008).

Come si ricorderà, infatti, in accoglimento delle richieste di semplificazione (o meglio di non aggravamento degli oneri) levatesi da parte degli operatori del settore, il MUD era stato aggiornato dal D.P.C.M. 27 aprile 2010 che aveva di fatto “ripristinato” il vecchio modello di dichiarazione.

Il DPCM, però, non essendo una fonte normativa di rango primario, non aveva anche potuto prorogare il relativo termine di presentazione, e ciò aveva determinato l’esigenza dell’emanazione del DL.

Peraltro - a meno di future modifiche – si ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, dato che le informazioni in esso contenute saranno ricavate in automatico dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la cui piena operatività è stata a sua volta prorogata al 1° ottobre prossimo, per tutti i soggetti obbligati, dal recentissimo DM 9 luglio 2010 (GU n. 161 del 13 luglio 2010).

Proroga del premio INAIL autotrasporto al 16 giugno 2010, ancora in standby

Il comma 2 (modificato dalla Camera dei deputati) prevede, per l’anno 2010, l’ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5, della Legge n. 144 del 19993 (il termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall’art. 5, comma 7-septies, del D.L. n. 194/2009 “milleproroghe”, convertito dalla Legge n. 25/2010).

La proroga - resasi necessaria poiché non risultava ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione della norma poco sopra citata - differiva al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia quello in un’unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all’art. 44 del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Peraltro, si deve rilevare che - nonostante l’ulteriore lasso di tempo concesso dal D.L. n. 72/2010 e la scadenza del termine prorogato (era il 16 giugno!), le attese disposizioni attuative non sono ancora state emanate.

Il comma 2, D.L. n. 72/2010, infine - modificato dalla Camera rispetto alla versione originaria - prevede che:
- le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, oppure che hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, siano considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi;
- non si applichino le sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), fermo restando l’obbligo di pagamento stabilito al primo periodo.

Si rammenta che tale art. 116, comma 8, lettera a), prevede per coloro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi previdenziali ed assistenziali - nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie – l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (sanzione che, comunque, non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).

Sulla questione della proroga del premio l’INAIL aveva diramato due note recanti istruzioni operative, rispettivamente in data 27 maggio 2010 (prot. n. 4245) e 7 giugno 2010 (prot. 4424), con medesimo oggetto (Autoliquidazione 2009/2010. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi e differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010).

La procedura di assegnazione di quote di emissioni di CO2 a titolo gratuito

L’art. 2, D.L. n. 72/2010 - modificato in sede di conversione in legge dalla Camera dei deputati - detta misure per l’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, resesi necessarie a causa dell’esaurimento della “Riserva nuovi entranti” prevista dalla “Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012”.

Sono queste le disposizioni che hanno sollevato le critiche del mondo ambientalista che le ha bollate come una “licenza ad inquinare”, come si è scritto in una precedente occasione.

Con l’ausilio delle apposite Schede di lettura predisposte dal Servizio Studi del Senato (Dossier n. 231 – luglio 2010), possiamo così riassumere la procedura stabilita dall’art. 2, D.L. n. 72/201:
a) determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai “nuovi entranti” rimasti esclusi dall’assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1, art. 2, D.L. n. 72/2010); il comma 1 richiama la definizione di “nuovo entrante” prevista dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 216/2006, che qualifica come nuovi entranti nel periodo 2008-2012 gli impianti esercitanti attività rientranti nel campo di applicazione del decreto e che hanno ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea del PNA (attuato con la citata Decisione di assegnazione).
b) definizione, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO2 sui mercati europei), di crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2, art. 2, D.L. n. 72/2010);
c)determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente (comma 2, art. 2, D.L. n. 72/2010). Per le quote relative al 2009, il comma 2 prevede una disposizione transitoria tesa a permetterne la determinazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 72/2010;
d)liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall’art. 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3, art. 2, D.L. n. 72/2010).

Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi. Viene, inoltre, prevista - in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica - l’abrogazione dei commi 18-19 dell'art. 27 della legge “sviluppo” n. 99/2009 (secondo periodo del comma 3).

Secondo quanto stabilito dal comma 4, art. 2, D.L. n. 72/2010, spetterà poi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Come precisato con una modifica approvata dalla Camera dei deputati, la riassegnazione è volta alle attività stabilite dall'art. 10 della direttiva 2003/87/CE, vale a dire alle attività orientate allo sviluppo delle energie rinnovabili, al risparmio energetico e alla riduzione delle missioni di anidride carbonica, in deroga alle misure adottate in materia di finanza pubblica per i contenimento della spesa, che vietano la riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (art. 2, commi 615, 616 e 617 della Legge n. 244/2007, “legge finanziaria 2008”).

Anche il comma 5, art. 2, D.L. n. 72/2010 demanda a uno o più decreti interministeriali (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) la determinazione delle modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2 (anche in relazione alle effettive entrate).

Infine, l’art. 3 del D.L. n. 72/2010 – come confermato dalla legge di conversione n. 11/2010 - disciplina l’entrata in vigore del provvedimento: in proposito nel Dossier del Servizio Studi si rileva che tale disposizione conferisce un effetto sostanzialmente retroattivo al decreto-legge e - diversamente, quindi, da altri DL che fanno riferimento al giorno successivo a quello di pubblicazione - produce effetti anche per la giornata della pubblicazione, in cui, in realtà non vi è una materiale diffusione della Gazzetta Ufficiale (è in genere disponibile on line solo in tarda serata) e, quindi, conoscibilità del testo.

FONTI

Legge 19 luglio 2010, n. 111, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2. (GU n. 167 del 20-7-2010)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2010

21 maggio 2010: Presentato alla Camera

30 giugno 2010: Approvato (A.C. 3496)

15 luglio 2010: approvato definitivamente, non ancora pubblicato (A.S. 2257)

Testo coordinato del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, coordinato con la legge 19 luglio 2010, n. 111, recante: «Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica». (GU n. 167 del 20-7-2010)

(, n. 111)
21/07/2010
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