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venerdì 10 febbraio 2012 | twitter |
Rischiosità  dei titoli e tutela del risparmiatore

Default Argentina, responsabilità  degli intermediari per le informazioni fornite sul profilo di rischio

di Alessandro Jazzetti, Francesco Maiorana
Il titolo di studio e la propensione al rischio dell'investitore non esimono l'intermediario dall'informare l'acquirente sulla rischiosità  dei titoli.

Il titolo di studio e la propensione al rischio dell'investitore non esimono l'intermediario dall'informare l'acquirente sulla rischiosità dei titoli. In questi ultimi anni la giurisprudenza, in particolare di merito, si è soffermata molto ad analizzare i contratti d’acquisto riguardanti i bond Parmalat, Cirio ed Argentina, in particolare per quanto attiene alle informazioni rilasciate dagli intermediari agli investitori. La norma maggiormente richiamata, in virtù dei principi espressi, è l’art. 21 D. Lvo n. 58/98 (T.U.I.F.).

La disposizione testè citata prevede che gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. In pratica, il soggetto abilitato deve fornire tutte le informazioni acquisibili dal mercato per permettere al cliente di decidere con piena cognizione se acquistare, o meno, tali titoli.

In aggiunta, l’intermediario deve ottenere dal cliente le informazioni utili per definire il profilo di rischio dello stesso e, in seguito, valutare se simile operazione è in linea con tale profilo. In caso contrario deve avvertire il cliente sull’inadeguatezza dell’atto.

Detto ciò, il problema emerso in giurisprudenza riguarda l’eventuale nullità o annullabilità dei contratti stipulati in violazione delle norme sul T.U.I.F.

La Cassazione (Cass. S. U. n. 26724/07) ha avuto modo di affermare che in relazione alla nullità o annullabilità del contratto in oggetto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso, deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità contrattuale o precontrattuale.

In questo contesto si colloca la decisione in commento.

Una risparmiatrice acquistava bond Argentina presso un Istituto di credito e, successivamente, la stessa apprendeva dai media il default dei titoli.

La risparmiatrice citava la Banca al fine di ottenere il capitale investito e gli interessi.

I Giudici rilevano che l’attrice non era adusa al mercato finanziario e nessun rilievo può rivestire il titolo di studio e la circostanza che avesse investito occasionalmente in titoli a rischio.

Il Collegio evidenzia che il mercato finanziario richiede cognizioni specifiche e assidua frequentazione da parte del singolo risparmiatore.

Nel caso di specie tali circostanze sono del tutto assenti. Nessun rilievo può assumere la classificazione circa la propensione al rischio fatta dall’Istituto di credito in quanto non corrispondente al profilo di rischio che emerge dagli investimenti effettuati dalla risparmiatrice.

Il Collegio sottolinea che la convenuta doveva avvertire l’attrice di quanto stava accadendo e non, come accaduto, limitarsi a proporre il cambio con nuove obbligazioni Argentina o di aderire all’ICSID.

In conclusione, il Tribunale accoglie le richieste dell’attrice condannando la convenuta alla restituzione della somma investita.

(Sentenza Tribunale PORDENONE 13/03/2010)
30/07/2010
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