FALSTAFF riceve i dati multimediali forniti dalle aziende a corredo delle istanze di tutela e li rende disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.
Le informazioni contenute nella base dati potranno poi essere utilizzate direttamente dai funzionari doganali al fine di effettuare i controlli nelle singole strutture (porti, aeroporti, interporti e presidi doganali).
Al fine di assicurare maggior efficacia ed efficienza dell’azione di tutela nei confronti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e, in accordo alle esigenze di linearizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi dal prossimo 1° marzo sarà operativa, nell’ambito del progetto FALSTAFF, la procedura telematica per la trasmissione on-line delle istanze di tutela.
L’utilizzo della procedura telematica semplifica le modalità di presentazione dell’istanza, riduce i costi connessi alla predisposizione dei supporti informatici attualmente allegati all’istanza cartacea e soprattutto i tempi di aggiornamento della banca dati dei prodotti da tutelare, consentendo una più efficace attività di controllo.
La nuova procedura si inserisce nell’ambito delle azioni di potenziamento degli strumenti di lotta alla contraffazione, conformemente a quanto disposto con determinazione direttoriale n. 282/UD del 28 febbraio 2004 e con circolare 32/D del 23 giugno 2004.
L’applicazione, inoltre, recepisce le raccomandazioni dell’articolo 5 del Regolamento (CE) 1383/2003 che prevede l’impegno degli Stati Membri a incoraggiare i titolari del diritto a presentare la domanda di intervento per via elettronica.
Possono accedere al servizio i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, secondo la definizione di cui all’articolo 2 del già citato Regolamento, ossia:
a)il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d'autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali; di una denominazione d'origine protetta, di un'indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui al paragrafo 1;
b)qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a) ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata.
L’accesso al servizio avviene previa abilitazione al Servizio Telematico Doganale, secondo le modalità descritte nella sezione “Servizio Telematico Doganale – EDI” del sito internet dell’Agenzia.
(Nota Agenzia Dogane 04/02/2010, n. 69333/R)