L’Isvap con il documento del 23 giugno risponde ad alcune problematiche applicative in merito all’art. 103, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo n. 39/2010, secondo cui «l’incarico dell’attuario revisore ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi».
In particolare, in assenza di disposizioni transitorie, è stato chiesto all’Isvap:
1)se la nuova disciplina sia applicabile agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto e con quali modalità. Nello specifico, è stato chiesto se gli incarichi vigenti debbano essere prorogati o invece rinnovati per essere allineati alla nuova normativa;
2)se, ai fini del conferimento ex novo dell’incarico di attuario revisore da parte di una società di revisione, debbano essere computati o no gli anni svolti dal soggetto come attuario revisore fino all’entrata in vigore della nuova disciplina con altre società di revisione presso la stessa impresa di assicurazione e se, in caso affermativo, possa essere conferito a tale attuario un incarico per una durata inferiore a nove anni.
Incarichi di attuario revisore in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010
La versione previgente dell’art. 103 del Codice e quella attuale introdotta dal d.lgs. 39/10 si pongono in una linea di continuità in quanto perseguono la medesima finalità di contenere in nove anni la durata massima dell’incarico dell’attuario revisore nei confronti della stessa impresa di assicurazione.
La modifica legislativa è diretta pertanto esclusivamente a realizzare un allineamento tra gli incarichi dell’attuario revisore e quelli della società di revisione, per i quali la legge già prevede una durata pari a 9 esercizi.
Pertanto l’Isvap, ritiene che, in assenza di una disposizione transitoria che preveda l’ultrattività della pregressa disciplina, la norma in questione assuma la valenza di una norma imperativa che va ad incidere sul contenuto dell’accordo contrattuale, condizionando l’autonomia delle parti.
Ne consegue che, salvi gli effetti già prodotti, la nuova norma, ai sensi dell’art. 1339 c.c., viene ad integrare o sostituire il contenuto contrattuale per l’avvenire, non consentendo più alla clausola non conforme alla disposizione normativa di operare.
Sulla base di tali considerazioni, l’Isvap ritiene che l’art. 103 nella nuova formulazione sia applicabile anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39, i quali dovranno essere adeguati al limite di durata novennale.
In tal senso, ritenendo prevalente la finalità della norma rispetto al dato letterale che impone di conferire un incarico di 9 anni, appare ragionevole ritenere che i vigenti incarichi degli attuari revisori possano essere prorogati per una durata inferiore ai 9 anni, pari a 3 o 6 anni, in modo tale che la durata complessiva dell’incarico risulti rispondente al termine di legge ed allineata con quella della società di revisione.
Naturalmente l’incarico dell’attuario revisore non potrà mai eccedere quello della società di revisione.
La necessità di adeguamento alle nuove previsioni si intende riferita a tutti gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto per i quali le modifiche andranno pertanto apportate con tempestività.
Incarichi di attuario revisore conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010
Con riferimento ai nuovi incarichi ed alla problematica concernente la necessità o no di considerare nel computo dei 9 anni l’attività già svolta come attuario revisore fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni con altre società di revisione presso la medesima impresa di assicurazione, l’Isvap ritiene che costituisca elemento rilevante ai fini della valutazione della fattispecie il limite massimo novennale previsto sia dall’attuale che dalla pregressa normativa.
Ne deriva che ai fini del conferimento del nuovo incarico all’attuario revisore gli anni pregressi dovranno essere considerati.
Diversamente, si consentirebbe all’attuario revisore di superare il limite dei 9 anni, individuato dal legislatore come termine massimo di durata dell’incarico, secondo un principio di continuità tra la previgente e l’attuale disposizione.
Peraltro, il nuovo art. 103 dispone espressamente che il limite dei 9 esercizi non può essere superato nemmeno in caso di nuovi conferimenti per conto di diversa società di revisione legale.
Tutto ciò premesso, l’Isvap non ritiene possibile che una società di revisione a cui sia conferito dall’impresa un nuovo incarico novennale, dovendo tener conto degli anni pregressi, possa attribuire un nuovo incarico ad un attuario revisore di durata inferiore ai 9 anni.
Agli incarichi attribuiti successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina non può infatti che applicarsi la nuova normativa che impone espressamente di conferire incarichi di durata “pari a nove esercizi”.
E ciò anche allo scopo di attuare il menzionato allineamento tra incarico della società di revisione e quello dell’attuario revisore.