login
domenica 14 marzo 2010 |
IFRS applicabili alle PMI

I requisiti per la redazione del bilancio di esercizio delle PMI

L’International Accounting Standards Board ha pubblicato nel 2009 in un unico documento, “IFRS per le PMI”, i principi contabili internazionali IFRS (International Finance Reporting Standard) applicabili alle piccole e medie imprese (SMEs, small and medium entities).

Secondo gli obiettivi dell’organismo deputato all’elaborazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il nuovo documento dovrebbe costituire un insieme rigoroso e comune di norme di contabilità per le piccole e medie imprese, più semplici rispetto a quelle elaborate per le società maggiormente strutturate (sulla base delle attuali previsioni di legge, in Italia i principi contabili internazionali sono applicabili essenzialmente alle società quotate in mercati regolamentati, alle banche e alle compagnie di assicurazione).

Per quanto riguarda l’individuazione dell’obiettivo della redazione del bilancio da parte di un’impresa di piccole e medie dimensioni, il principio afferma il bilancio deve fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul suo risultato economico e sui suoi flussi finanziari dell’entità, utili ai fini dell’assunzione di decisioni economiche da parte di un ampio numero di utilizzatori che non sono nella posizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le proprie particolari necessità informative.

Il bilancio deve evidenziare anche i risultati prodotti dallo spirito di servizio della direzione aziendale, ossia la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse ad essa affidate.

Similmente a quanto previsto dal Framework per la preparazione e la presentazione dei principi contabili internazionali e dallo IAS 1, lo IASB individua anche per la redazione del bilancio delle PMI alcune caratteristiche qualitative che devono possedere le informazioni contenute nelle sintesi di esercizio.

In particolare:
- comprensibilità, in modo che le informazioni fornite dal bilancio devono essere presentate in modo da renderle comprensibili agli utilizzatori;
- significatività, in quanto le informazioni fornite nel bilancio devono essere rilevanti ai fini del processo decisionale degli utilizzatori (l’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente);
- rilevanza e significatività dell’informazione in quanto se la omissione o errata presentazione di un’informazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della voce o dell’errore, giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione;
- attendibilità dell’informazione intesa come assenza di errori e distorsioni rilevanti. Il bilancio non è privo di distorsioni (ossia non è neutrale) se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse, può influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito.

Il documento individua anche alcuni principi di riferimento rappresentati dalla prevalenza della sostanza sulla forma (in modo da migliorare l’attendibilità del bilancio), dalla prudenza (impiego di un grado di cautela nel formulare i giudizi necessari per l’effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati), completezza e comparabilità (gli utilizzatori devono poter paragonare nel tempo il bilancio di un’entità per identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati economici.

Gli utilizzatori inoltre devono essere in grado di comparare il bilancio di entità diverse per confrontare le situazioni patrimoniali-finanziarie, gli andamenti economici e i flussi finanziari), tempestività (per essere significative, le informazioni finanziarie devono poter influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori.

La tempestività richiede di fornire le informazioni entro l’arco di tempo decisionale), equilibrio tra benefici e costi (i benefici dati dalle informazioni devono superare il costo necessario per ottenerle).

Il principio individua inoltre come elemento fondamentale nella redazione del bilancio la verifica della continuità aziendale; in particolare, è previsto che nella fase di preparazione del bilancio, la direzione di un’entità che utilizza l’IFRS per le PMI deve valutare la capacità dell’entità economica di continuare a operare come un’entità in funzionamento.

Un’entità economica è in funzionamento a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche percorribili.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, ai dodici mesi la successivi alla data di riferimento del bilancio.

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che fanno insorgere seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze.

Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento. In ordine alla periodicità della redazione del bilancio, il nuovo standard contabile prevede che si deve presentare un’informativa di bilancio di tipo “completo” (comprendente, cioè, le informazioni comparative relative all’esercizio precedente) almeno annualmente.

Quando la data di chiusura dell'esercizio di un'entità cambia e il bilancio annuale rappresenta un periodo più lungo o più breve di un anno, l’entità deve indicare quanto segue:
(a) il fatto stesso;
(b) la ragione per cui si adotta un esercizio più lungo o più breve;
(c) il fatto che gli importi comparativi presentati in bilancio (incluse le relative note correlate) non sono del tutto paragonabili.

09/02/2010
Questo articolo è tratto da:
VOTA  
2 VOTI

Condividi

Sull'argomento: Contabilità bilancio e revisione
Shop
Contabilità e Bilancio
Editore: Ipsoa
€ 85,00 (-10%) € 76,50
IAS/IFRS
Editore: Ipsoa
€ 150,00
Bilancio e reddito d'impresa
Editore: Ipsoa
€ 160,00 (-19%) € 130,00
Valutazione d'azienda
Editore: Ipsoa
€ 89,00
Revisione contabile e Internal Auditing
Editore: Ipsoa
€ 58,00
€ 360,00 (-25%) € 270,00
Memento Pratico - Contabile 2010
Editore: Ipsoa Francis Lefebvre
€ 119,00