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sabato 04 febbraio 2012 | twitter |
La guida Oic per la gestione contabile di utili e riserve

Ias adopter: Bankitalia, Consob e Isvap invitano alla massima prudenza

L’OIC ha elaborato la guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 38/2005, in cui si raccomanda, con particolare riferimento alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la massima prudenza.

Con il D.Lgs n. 38/2005 sono state introdotte le regole per l’applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci di talune società.

Tra questi vi sono anche le norme che regolano la distribuzione di utili e riserve.

In particolare, gli artt. 6 e 7 del decreto, trattati nella guida OIC, individuano le riserve disponibili e indisponibili.

Con riferimento agli utili e alle riserve, l’art. 6, comma 1, lett. a) stabilisce che le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) alle attività immobiliari o del patrimonio netto alle partecipazioni.

L’utile corrispondente a tali plusvalenze deve essere iscritto in una riserva indisponibile.

L’importo della riserva è al netto del relativo onere fiscale determinato in base allo IAS 12 e non deve tener conto di eventuali minusvalenze relative alle medesime attività.

Poiché le attività indicate non sono sottoposte ad ammortamento, la riduzione della riserva può avvenire solo in caso di svalutazione o di realizzo delle attività.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

In sostanza, se la riserva è di importo inferiore a quello delle plusvalenze determinate alla data di riferimento del bilancio, la società non può distribuire utili.

Negli esercizi successivi l’importo della riserva deve essere ridotto in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate e di quelle che non saranno realizzate per effetto delle svalutazioni derivanti da adeguamento al fair value o ad impairment.

La riserva può essere utilizzata per la copertura delle perdite me solo dopo aver utilizzato le riserve disponibili e la riserva legale con l’obbligo di reintegrare la riserva indisponibile negli esercizi successivi.

Le riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività sono indisponibili (art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 38/2005) Tali riserve, al netto del relativo onere fiscale diventano disponibili solo nel momento in cui le attività cui si riferiscono vengono realizzate o man mano che sono ammortizzate.

Le riserve in argomento sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e per l’acquisto di azioni proprie o per altre operazioni su azioni proprie o di società del gruppo.

Sono invece distribuibili gli utili derivanti da plusvalenze iscritte in conto economico riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.

L’art. 7 del D.Lgs 38/2005, anch’esso trattato dalla guida OIC, riguarda la rilevazione e l’utilizzo delle riserve iscritte nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto in base agli IAS.

Anche tali riserve, puntualmente individuate dalla norma, vengono distinte in disponibili e indisponibili:
-disponibili: commi 3, 4 e 5;
-indisponibili: commi 2, 6 e 7. In questo contesto normativo si inserisce la guida OIC che contiene le indicazioni tecniche scaturite dalle riflessioni e dalle analisi dei comportamenti delle imprese che hanno applicato i principi IAS/IFRS nella redazione dei loro bilanci consolidati.

L’esigenza di tale guida nasce da una duplice constatazione. In primo luogo dal fatto che i principi contabili internazionali non prevedono uno specifico documento dedicato al patrimonio netto anche se le indicazioni sul trattamento delle voci che lo compongono sono rintracciabili in molti principi.

Al contrario, invece, gli organismi italiani di contabilità si sono occupati in modo sistematico della composizione e delle regole di movimentazione delle voci del patrimonio netto (principio contabile n. 28 aggiornato poi dall’OIC).

In secondo luogo, la disciplina dell’introduzione dei principi contabili internazionali, di derivazione comunitaria (regolamento (CE) n. 1606/2002), lascia alle legislazioni nazionali la regolamentazione sulla disponibilità e distribuibilità delle componenti del patrimonio netto.

La guida, pertanto, contiene le direttive per un corretto trattamento contabile delle voci del patrimonio netto soprattutto in considerazione del fatto che l’applicazione delle norme contenute del D.Lgs. 38/2005 possono comportare una riclassificazione delle riserve nonché della possibile insufficienza delle classificazioni dettate dagli IAS/IFRS a soddisfare le finalità conoscitive di tutti i destinatari del bilancio.

A questo proposito, la guida OIC fornisce anche le linee guida per una corretta informativa nelle note esplicative predisposte a corredo del prospetto dei movimenti del patrimonio netto.

È opportuno evidenziare che le guide operative OIC sono soggette al parere della Banca d’Italia, della Consob, dell’ISVAP i quali non hanno espresso parere negativo al documento ma hanno richiesto che fossero riportate nello stesso alcune loro considerazioni sul tema trattato presenti nel capitolo 6 della guida.

(Guida 15/10/2009 - OIC)
30/10/2009
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