Si tratta dell’Accordo firmato il 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (n. 59/CSR), che dà attuazione del cosiddetto pacchetto igiene in attuazione dei regolamenti comunitari n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e dalla Direttiva n. 2002/99.
Le nuove «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari» sono state predisposte in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome ed hanno l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione del Reg. CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché di precisare alcune parti del Regolamento che danno facoltà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.
Spetta alle ASL, attraverso i servizi medici e veterinari, condurre la verifica dell'applicazione del Regolamento CE sulla base delle indicazioni fornite dalla presente linee-guida o di specifiche e più puntuali precisazioni del Ministero della Salute, delle regioni e delle Province Autonome.
Quadro giuridico
Il primo atto normativo che ha ridisegnato l’intero quadro giuridico comunitario è il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il quale ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e ha istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissato le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Dal 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore su tutto il territorio comunitario le prime norme del cosiddetto “pacchetto igiene” costituite dai Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e dalla Direttiva n. 2002/99.
Dal 1° gennaio 2006 risultano, quindi, superate le normative comunitarie in materia di autocontrollo, basate sulla Direttiva n. 93/43/CEE, abrogata dalla Direttiva n. 41/2004.
Con tali Regolamenti l’Unione europea ha identificato e nettamente separato le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare, attribuendo agli operatori del settore alimentare la responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in essi contenute e alle autorità competenti il compito di verificare il rispetto di tali norme.
In data 9 febbraio 2006, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con gli Accordi di repertorio n. 2470 e 2477, ha approvato le linee applicative dei regolamenti dell’Unione europea n. 852/2004 e 853/2004.
Tali accordi sono poi recepiti dalle singole Regioni. Di fatto e dei nulla-osta sanitari previsti dalla legge n. 283/1962 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. n. 327/198.
Registrazione – Dia
Ora, coloro che intendono aprire una nuova attività nel settore alimentare o modificare quella già esistente devono dare una comunicazione all'Azienda Sanitaria competente sotto forma di Dichiarazione di inizio attività (DIA), che varia di modello a seconda della tipologia.
Si ribadisce che la DIA sostituisce le varie autorizzazioni o nulla-osta di carattere sanitario, ma non quelle di tipo amministrativo (per es. le licenze commerciali), per le quali ci si dovrà rivolgere al Comune competente.
Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004.
Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all’autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento (unità di impresa alimentare) posto sotto il suo controllo.
Il Regolamento n. 852/2004 stabilisce inoltre che la registrazione non necessita dell’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dei servizi delle Zone Territoriali delle ASUR competenti.
In considerazione delle procedure attualmente vigenti in materia di procedimenti amministrativi stabiliti dalla legge n. 241/1990, ai fini della registrazione delle attività alimentari, viene individuata quale procedura da applicarsi quella della denuncia di inizio attività (DIA).
L’autorizzazione igienico-sanitaria verrà gradualmente sostituita con una denuncia di inizio attività semplice o differita, a seconda dell’attività che si intende esercitare.
Ambito di applicazione
Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria.
Esso si applica inoltre al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.
A tale propostosi riportano le seguenti definizioni:
- “Produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la maccelazione e compresa la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. CE n. 178/2003, art. 3, punto 17);
- “Prodotto primario”: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca (Reg. CE n. 178/2002, art. 2, comma 2, lett. b).
Il Regolamento n. 852/2004 esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore.