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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Speciale DL Liberalizzazioni

In arrivo fondi per l’agroalimentare

Con il DL Liberalizzazioni saranno rifinanziati i contratti di filiera. I fondi sono messi a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, il cui obiettivo è rilanciare gli investimenti nel comparto agroalimentare.

Buone notizie per il settore agroalimentare.

Dopo oltre 3 anni di attesa è prevista a breve l’attivazione dei nuovi contratti di filiera e di distretto. L’art. 63, comma 1, del DL 1/2012 (c.d. DL Liberalizzazioni) consente, infatti, di utilizzare i rientri per capitale e interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A., per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), a favore dei contratti di filiera di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2003, per il finanziamento dei contratti di filiera e di distretto agroalimentari, di cui alla Legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Con il successivo comma 2, in considerazione dei flussi previsti per i suddetti rientri, si autorizza ISA, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Mipaaf, ad anticipare le risorse in modo da garantire la copertura dei fabbisogni finanziari dei primi 3 anni e per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui.

Contratti di filiera e di distretto: cosa sono?

I contratti di filiera e di distretto agroalimentari sono stati istituiti dall’art. 66 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e sono stati oggetto di una recente modifica legislativa con la Legge 3 febbraio 2011, n. 4, che ne ha esteso l’operatività a tutto il territorio nazionale, eliminando così il vincolo presente nella suddetta legge 289/2002, che circoscriveva l’ambito di operatività alle sole aree sottoutilizzate.

Il “contratto di filiera” è il contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica e il Mipaaf finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale di rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale.

Un “contratto di distretto” è invece promosso dal Mipaaf con i soggetti che in base alla normativa regionale (art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001) rappresentano i distretti, e ha lo scopo di rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.

Il quadro regolamentare per l’attuazione dei nuovi contratti di filiera e di distretto è stato già da tempo predisposto con l’adozione del decreto del Mipaaf di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007, che definisce i requisiti, le condizioni, e le altre modalità richieste per l’accesso ai finanziamenti agevolati, e l’approvazione comunitaria del regime di aiuti di Stato n. 379/2008.

Interventi agevolabili

Il contributo ai contratti di filiera e di distretto è concesso per le seguenti tipologie di investimento: investimenti nelle aziende agricole; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; investimenti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali; investimenti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; investimenti nel settore delle agroenergie.

Sono agevolabili i contratti di filiera e di distretto i cui piani progettuali prevedono un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 5 e 50 milioni di euro.

Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti sono stabiliti con il decreto del Mipaaf 21 aprile 2008, modificato dal Decreto 17 febbraio 2009.

Le agevolazioni previste

Le agevolazioni sono articolate nella forma di contributo in conto capitale, di importo non superiore al 25% degli investimenti ammissibili, e di finanziamento agevolato (al tasso dello 0,5% annuo), di importo pari o superiore al 25% dell'investimento ammissibile e di durata (calcolata a decorrere dalla data di firma del contratto) non superiore a 15 anni né inferiore a 6 anni (incluso un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma di investimenti, ma non superiore a 4 anni).

Nel caso di misure riguardanti la ricerca, di aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e di aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, gli aiuti possono essere concessi nelle seguenti percentuali: fino al massimo del 50% delle spese ammissibili in forma di sovvenzione e per almeno il 50% delle spese ammissibili in forma di prestito. Per poter beneficiare del sostegno si deve ottenere un prestito ordinario a tasso di mercato, per il medesimo periodo, a copertura di una quota dell’investimento ammissibile pari o superiore all'importo coperto dal prestito agevolato.

Il contributo finanziario minimo che il beneficiario deve apportare a un investimento ammissibile non può essere inferiore al 25%.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

01/02/2012
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Sull'argomento: Settori economici

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