In particolare, l’art. 48 della Manovra introduce le seguenti innovazioni:
-previsione della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti erogati nel contesto dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
-l’integrazione della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nell’ottica di anticipare gli effetti della sospensione delle azioni esecutive e cautelari nella fase delle trattative;
-l’esenzione dai reati di bancarotta semplice e fraudolenta per le operazioni poste in essere in attuazione degli istituti di risanamento. Sul fronte degli interventi in materia penale, l’art. 48 citato – nel disporre l’esenzione dai reati di bancarotta (nuovo art. 271-bis della legge fallimentare) – pone rimedio all’incertezza interpretativa seguita alle novelle del 2005/2007, che avevano regolato il tema del risanamento tutelando le operazioni attuative dei tre nuovi istituti solo sul piano civilistico (con l’esenzione dalle azioni revocatorie), non operando alcun coordinamento con le pertinenti fattispecie di reato.
Le novità recate dalla Manovra colmano la lacuna completando il sistema delle tutele poste a presidio delle operazioni di risanamento e ristrutturazione poste in essere nell’ambito di uno dei tre istituti di risanamento: all’esenzione dalle azioni revocatorie si aggiunge l’esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice.
L’esonero dai reati attiene alle sole operazioni attuative del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati.
Ciò non comporta l’illegittimità delle composizioni negoziali compiute al di fuori di tali istituti: solo, non possono usufruire delle tutele «automatiche» configurate dalla legge. Alle stesse si applicano le regole generali dell’ordinamento concorsuale.