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venerdì 10 settembre 2010 | twitter |
Regolamento Emittenti

Le modifiche commentate da Assonime

Enrica Senini
La Circolare Assonime n. 21 del 17 giugno 2010 commenta le novità introdotte dalla Delibera CONSOB n. 17326/10 che ha modificato il Regolamento Emittenti.

La delibera CONSOB n. 17326/2010 di modifica del Regolamento Emittenti ha modificato alcune disposizioni regolamentari riguardanti:
A)la disciplina delle informazioni sulle operazioni straordinarie
B)la disciplina degli organi di amministrazione e di controllo, con particolare riguardo ai criteri per la definizione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste, agli obblighi di pubblicità degli organi di amministrazione e controllo, agli obblighi di informativa sugli incarichi assunti dai componenti degli organi di organi di controllo di emittenti quotati e diffusi;
C)la disciplina delle disposizioni in materia di informazione societaria, esenzioni dell’informativa periodica e pubblicità dei patti parasociali.

La disciplina delle informazioni sulle operazioni straordinarie

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina delle informazioni sulle operazioni straordinarie, è previsto che gli emittenti di azioni durante operazioni quali fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimenti in natura, acquisizioni o cessioni significative, debbano predisporre un documento informativo secondo i criteri stabiliti nell’allegato 3B del Regolamento (così come modificato) o su richiesta della Consob.

L’allegato 3B contiene:
1) Principi Generali
2) Parametri di significatività delle operazioni straordinarie

I primi (Principi Generali) contengono la disciplina:
a)dei criteri di valutazione di significatività dell’operazione secondo le dimensioni dell’emittente. E’ previsto che, per ogni tipologia di operazione, debbano essere indicati i parametri sulla base dei quali svolgere la valutazione di significatività. Quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25% l’operazione è da ritenersi significativa.
b) dell’obbligo degli emittenti di redigere un unico documento informativo: - se procedono alla conclusione di più operazioni che, pur non essendo singolarmente significative, superino i parametri di significatività, se considerate in forma aggregata (operazioni straordinarie aggregabili), - alla ricorrenza di due condizioni: - condizione oggettiva: operazioni omogenee e realizzate in esecuzione di un disegno unitario; - condizioni soggettive alternative: i) operazioni concluse con la medesima controparte, ii) operazioni concluse con soggetti controllanti o controllati dalla controparte, iii) operazioni concluse con soggetti rispetto ai quali l’emittente abbia già evidenze della correlazione con detta controparte.

Sono escluse dall’obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni effettuate tra l’emittente quotato e società da esso interamente controllate, nonché le operazioni effettuate tra due o più società interamente controllate dall’emittente.

I parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi sono determinati sulla base della natura dell’operazione che l’emittente intende svolgere; se si tratta di operazioni di fusione o scissione vengono in rilievo l’attività, la redditività, le passività ed il patrimonio netto; se si tratta di operazioni di acquisizione, oltre ai parametri sopra elencati, rileva anche il controvalore.

Modifiche alla disciplina degli organi di amministrazione e di controllo

L’art. 147-ter del TUF prevede che gli statuti delle società quotate debbano prevedere che i componenti degli organi di amministrazione e controllo siano eletti sulla base del voto di lista.

Negli statuti deve essere altresì determinata la quota minima di partecipazione richiesta per le presentazione delle liste in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La Consob, nell’esercizio della delega, ha stabilito i criteri di individuazione della quota minima di presentazione delle liste, contenuta negli artt. 144-ter e quater del Regolamento Emittenti.

Ai sensi del novellato art. 144-ter, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione:
a)è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
b)è pari all’1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
c)è pari all’1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni;
d)è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni;
e)è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro trecentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro settecentocinquanta milioni

Salva la minore percentuale prevista nello Statuto la quota di partecipazione è pari al - 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è uguale ad euro trecentosettantacinque milioni ove alla data di chiusura dell’esercizio il flottante non sia superiore al 25% e che non vi sia uno o più soci aderenti a un patto parasociale ex art 122 TUF che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

La Consob ha dichiarato di voler periodicamente procedere ad una rideterminazione delle soglie che identificano le classi di capitalizzazione.

Obblighi di pubblicità sui componenti degli organi di amministrazione e controllo

Novità sono state introdotte agli artt. 144-octies, 144-novies, 144-decies del Regolamento Emittenti.

Relativamente alla pubblicità delle proposte di nomina e alla composizione degli organi di amministrazione e controllo è ora richiesta da parte dei candidati alla carica di amministratore l’enunciazione, oltre agli altri requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF, anche quelli previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società.

Se lo statuto lo prevede, essi devono procedere a indicare anche i requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Nell’obiettivo di semplificare il sistema di rilevazione e di pubblicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti degli organi di controllo, e di passare da un sistema fondato sulla comunicazione annuale a un regime di informativa continua, l’art. 144-duodecies TUF ha previsto che il componente dell’organo di controllo di una emittente che ricopra la medesima carica in più di 5 emittenti, una in più per l’ipotesi speciale di sesto incarico presso società chiusa, che superi tali limiti per cause a lui non imputabili è tenuto a rassegnare le dimissioni entro 90 giorni dall’avvenuta conoscenza del superamento.

Sono stati abrogati tutti gli esistenti obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo degli incarichi coperti. In particolare: è stato abrogato l’obbligo di dichiarazione degli incarichi rivestiti alla data del 30/06 di ciascun anno, di comunicazione dell’avvenuto superamento delle soglie al cumulo degli incarichi, nonché l’obbligo di allegare annualmente relazione sull’attività di vigilanza ex 153 TUF.

Dall’altro lato, sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione alla Consob dell’assunzione o della cessazione degli incarichi ricoperti entro 10 giorni dall’evento, secondo le modalità di cui all’all. 5-bis; è inoltre previsto che se un soggetto è nominato sindaco per la prima volta di un’emittente azioni quotate o strumenti finanziari diffusi deve effettuare comunicazione alla Consob entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico, secondo le modalità delineate all’art. 5 bis.

La Consob è tenuta a comunicare al competente organo di amministrazione o di controllo in questione l’avvenuto superamento del limite degli incarichi e di pubblicare le informazioni acquisite.

Modifiche alla disciplina sulla pubblicità dei patti parasociali

Ai sensi dell’art. 127 commi 3 e 3-bis del Regolamento Emittenti, gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 TUF, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.

La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:
a)copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;
b)copia dell'estratto pubblicato secondo le modalità indicate in regolamento, con l’indicazione del quotidiano dove l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell’estratto;
c)informazioni concernenti: - gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi; - la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso

Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal regolamento possono essere assolti, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell’emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l’utilizzo del sistema di tele-raccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

La delibera 21/2010 non è intervenuta sulla disciplina degli strumenti finanziari diffusi, nonostante vi fosse stata una proposta volta a modificare il momento a partire dal quale gli emittenti devono essere considerati diffusi dal pubblico in misura rilevante.

Non essendo intervenuta la modifica, tale qualifica si acquista ancora al momento nel quale si verificano le condizioni delineate nell’art. 2-bis Regolamento Emittenti.

Sono emittenti di azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento.

Tale qualifica (diffusione rilevante) viene acquistata un esercizio successivo a quello nel quale le condizioni sopraelencate si verificano (art. 108 co. 1, RE).

(Circolare Assonime 17/06/2010, n. 21)
01/07/2010
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