Si sta verificando un “effetto dòmino” nella legislazione e nelle iniziative di enti pubblici locali per proporre e sostenere i finanziamenti che languono, soprattutto nei confronti delle PMI, anche con strutture artigianali, soprattutto nel Nord e nel Centro della Penisola.
Si (ri)scopre l’utilità, tra l’altro, dei consorzi posti a garanzia dei fidi dei soci e le giunte regionali si affrettano a mettere di nuovo in circolo normative “in sonno”, riviste con aggiornamenti e oggi ritenuti efficaci volàno per far ripartire l’economia e i finanziamenti in affanno.
Anche il Piemonte licenzia, con deliberazione della G.r. del 15 febbraio, la n. 62-13338, disposizioni riqualificanti gli interventi del settore, con richiamo alla legge n. 1068/1964, che istituiva presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo centrale di garanzia.
Nelle premesse si precisa che la regione subentrò alle amministrazioni statali “nei diritti e negli obblighi” di cui alle convenzioni con l’Artigiancassa S.p.a. per la gestione del fondo di garanzia di cui alla citata legge.
La deliberazione della G.r. informa che i benefici disposti devono rientrare nei limiti comunitari (“de minimis”), senza – perciò - obbligo di notifica all’Unione, e introduce l’allegato A (con revoca del precedente del 2004) in cui sono definite le procedure per accedere alle innovate forme di garanzia.
L’allegato, intitolato “Fondo regionale di garanzia – disposizioni operative” si compone di una prima parte di 11 punti e di schede tecniche inerenti la cogaranzia, la controgaranzia, le attività escluse (o ammesse con limitazioni) e le ulteriori esclusioni.
Del fondo di garanzia per l’artigianato possono giovarsi, col metodo fideiussorio, i finanziamenti a medio/lungo termine deliberati da banche, intermediari finanziari, ma anche gli interventi di garanzia dei confidi a favore degli artigiani loro soci.
La regione, entro il mese di novembre di ogni anno, riceve dal Comitato tecnico regionale, costituito presso Artigiancassa, la proposta di utilizzo delle risorse finanziarie del fondo e ne delibera in Giunta.
I confidi presentano alla sede regionale la domanda di ammissione alla garanzia:
•entro 12 mesi dalla loro delibera di garanzia a favore dei soci, se la richiesta riguarda una cogaranzia o
•entro 3 mesi dalla delibera, se trattasi di controgaranzia.
Se la documentazione allegata fosse incompleta o insufficiente c’è tempo tre mesi per integrarla.
Entro 45 giorni il Comitato tecnico si pronuncia positivamente se c’è disponibilità nel fondo; la commissione dovuta è molto contenuta, anche al confronto con altre simili: è dello 0,20% sul garantito.
Il punto 5 dell’allegato in commento tratta dell’escussione della garanzia, distinguendo sempre i casi diversi di cogaranzia e controgaranzia, con “l’obbligo di svolgere, anche per conto e nell’interesse del Fondo, le azioni giudiziali per il recupero del credito [esclusa una franchigia di € 3000] nel caso di controgaranzia, per i Confidi direttamente ovvero tramite le Banche e gli intermediari finanziari...” con l’obbligo di relazionarne entro il 30 giugno di ogni anno.
Seguono poi punti che riguardano la facoltà regionale di modificare le disposizioni operative, i controlli, le informazioni e trasparenza, le condizioni del regime “de minimis”.
Fra le schede tecniche (a cui si rinvia per le caratteristiche riguardanti, in particolare, l’intervento del fondo e la relativa determinazione circa la cogaranzia) compare la distinzione che segue:
Controgaranzia (a favore imprese artigiane)Controgaranzia (a favore imprese artigiane)
Soggetti garantitiBanche e società di leasingConfidi, per la garanzia rilasciata a favore di imprese artigiane
Oggetto della garanzia Credito ipotecario (e non) a medio/lungo termine per programmi d’investimento e operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare, agevolate e nonIl portafoglio rischi riguardante le garanzie erogate dai Confidi a favore delle associate per finanziamenti a medio/lungo termine concessi da banche o intermediari finanziari convenzionati, esclusivamente per la parte non controgarantita da altri fondi pubblici.
CaratteristicheGaranzia fideiussoria indipendente, in aggiunta a quella dei Confidi a copertura parziale dei rischi di banche/intermediari finanziari per finanziamenti a medio/lungo termine ad integrazione delle garanzie acquisite.Il fondo interviene se la garanzia prestata dei Confidi non supera il 60%
Durata garanziaUguale alla durata del credito con limite 10 anniUguale alla durata del finanziamento con limite 10 anni
Copertura garanziaL’intervento del fondo regionale si attiva se la garanzia prestata del Confidi è pari a quella del fondo e se la garanzia complessiva non supera il 60% del finanziamentoIl fondo interviene con il 70% dell’importo garantito di Confidi, e, facendo riferimento ad ogni Confidi, il fondo pone il tetto del 5% dell’importo garantito dal fondo per tale Confidi nell’anno.