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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Imprese di assicurazioni

Le riserve contabili a garanzia del «ragionevolmente prevedibile»

L’8 luglio u.s. l’Isvap ha avviato la consultazione su uno schema di regolamento attuativo delle norme del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005) disciplinanti le attività a copertura delle riserve tecniche. La consultazione si chiuderà il 30 settembre 2010.

Il codice delle assicurazioni sancisce, agli artt. 36-37, in linea con la passata regolamentazione della materia, l’obbligo per l’impresa di costituire riserve, ovvero poste contabili facenti parte del passivo, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.

Per il ramo danni all’art. 37 si precisa che la sufficienza delle riserve è valutata secondo il criterio del “ragionevolmente prevedibile” rispetto agli “impegni derivanti dai contratti con i consumatori”.

Si prevede inoltre che la costituzione delle riserve è compiuta sulla base di principi tecnico-attuariali al lordo delle cessioni in riassicurazione nel rispetto delle regole applicative dettate da Isvap.

Nelle norme successive del codice sono dettati i principi in materia di copertura delle riserve sempre con un rinvio, per la disciplina di dettaglio, al potere regolamentare dell’autorità di controllo.

Così l’art. 38, II comma, nell’individuare le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve, rinvia al potere regolamentare dell’autorità di controllo.

La valutazione delle attività patrimoniali è invece disciplinata nella norma successiva ove, dopo l’enunciazione di direttive generali (“la valutazione degli attivi è effettuata… in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo”), si stabilisce che gli attivi a copertura delle riserve devono essere valutati secondo i criteri indicati da Isvap.

La norma sulla valutazione degli attivi dovrebbe comunque essere coordinata anche con i principi contabili internazionali e in particolare al criterio di valutazione di fair value seguendo il processo di armonizzazione contabile rispetto agli IAS (International Accounting Standards) e agli IFRS (International Financial Reporting Standards) cui ha dato impulso, nell’ordinamento italiano, il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38.

L’art. 40, III comma rinvia ad Isvap nella individuazione delle deroghe al principio della congruenza da adottarsi nella copertura delle riserve, ovvero al principio in base al quale le riserve tecniche, relative a obbligazioni espresse in una determinata valuta, devono essere coperte con attività espresse o realizzabili con la stessa valuta.

L’art. 42, III comma rinvia alla regolamentazione di Isvap con riferimento alla determinazione delle modalità di formazione e tenuta del registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche, nonché con riferimento ai termini, alle modalità e agli schemi per le comunicazioni periodiche.

In attuazione del rinvio di cui all’art. 38, II comma gli articoli 16, 17, 18, 19, e 20 dello schema di regolamento dettano disposizioni in materia di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche dell’assicurazione diretta sulla vita.

In particolare l’articolo 17, I comma, relativamente ai titoli il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato, inseriti nella macroclasse dei “Titoli di debito ed altri valori assimilabili”, ha posto la condizione che gli stessi siano in possesso di un rating della categoria investment grade rilasciato da una primaria agenzia di rating e prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito.

Con riferimento alla categoria delle “Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili” è stata prevista la possibilità di includere in tale classe anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga almeno il 10% del capitale, purché la capogruppo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50% del capitale sociale della società immobiliare.

Il regolamento prevede, inoltre, per i crediti verso i riassicuratori, che questi si riferiscano ad operazioni di riassicurazione comportanti un effettivo trasferimento del rischio assicurativo e che tali crediti siano esigibili da meno di 12 mesi.

Si prevede inoltre un’ulteriore classe di attività denominata “Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata di tesoreria di gruppo”, ammissibili a copertura delle riserve purché la società incaricata della gestione accentrata sia soggetta a vigilanza prudenziale.

Gli articoli 22, 23 24, 25 e 26 dello schema di regolamento dettano le disposizioni in materia di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Tali disposizioni presentano contenuti in linea con i cambiamenti già descritti in relazione alle attività idonee a copertura delle riserve tecniche dei rami vita.

Le disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di valutazione degli stessi in relazione agli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche sono contenute negli art. 33 e 34 dello schema di regolamento.

Con riguardo alla valutazione degli attivi destinati a copertura delle riserve, in attuazione di quanto previsto all’art. 39, III comma del codice delle assicurazioni, in particolare l’art. 28 dello schema di regolamento prevede che la valutazione degli attivi sia effettuata in modo prudente, tenuto conto del rischio di mancato realizzo.

L’art. 31, in attuazione a quanto previsto all’art. 40, III comma del codice delle assicurazioni, ammette deroghe al principio di congruenza:
a)qualora, in applicazione di esso, risulti che l’impresa disponga di attività espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7% delle attività espresse in altre valute;
b) qualora le obbligazioni o gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest’ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;
c) nei limiti del 20% delle obbligazioni o degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi espressi nelle diverse valute deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse valute.

Nel prevedere ciò, all’ultimo comma, si riconosce l’operatività del principio di congruità “anche quando l’impresa dispone di attività espresse in valuta diversa rispetto alle obbligazioni o agli impegni assunti a condizione che utilizzi strumenti finanziari derivati idonei a soddisfare tale principio”.

Si introduce così una novità riconoscendo la possibilità di utilizzare, seppur nel rispetto di determinati limiti quantitativi, strumenti finanziari derivati.

Gli obblighi informativi di cui all’art. 42 del codice delle assicurazioni sono specificati all’art. 35 dello schema di regolamento ove sono contenute le disposizioni relative alle “comunicazioni periodiche relative alla copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto”.

Infine una delle principali novità introdotte dal regolamento muove dalle raccomandazioni del FMI e di CEIOPS e IAIS in tema di governance relativa agli investimenti.

Si prevede infatti che, nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo, devono essere adottate, da parte dell’organo amministrativo, delibere quadro al fine di formalizzare la politica strategica degli investimenti (v. in particolare artt. 5 e 8 dello schema di regolamento).

Un’ultima considerazione con uno sguardo alla manovra d’estate del governo.

Le riserve, anche dalla normativa analizzata, risultano passività e la regolamentazione delle attività a copertura delle stesse è ordinata a garantire la solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Da qui le perplessità per una loro tassazione.

21/07/2010
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