Viene modificato l’IFRS n. 1 per tenere conto dell’esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo utilizzatori: dal momento che le imprese che applicano gli IFRS per la prima volta non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di riesporre l’informativa comparativa secondo l’IFRS 7 per quanto riguarda le misurazioni del valore equo (fair value) e il rischio di liquidità per i periodi comparativi aventi fine il 31 dicembre 2009, la modifica apportata all’IFRS 1 mira a consentire ai predetti soggetti di beneficiare di un’esenzione opzionale.
Il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso, vengono pertanto decise le seguenti modifiche.
Il paragrafo E3 è stato aggiunto come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010.
Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie previste per gli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44G dell’IFRS 7.
Il paragrafo 44G dell’IFRS 7 è modificato di conseguenza: “Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari” (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F.
L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:
a)qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009,
b)qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009. L’adozione della modifica dell’IRFS 1 comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 per assicurare uniformità tra i principi contabili internazionali.
Le imprese applicano le modifiche dell’IFRS 1 e dell’IFRS 7 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.
(Regolamento Commissione UE 30/06/2010, n. 574/2010)