Lo scorso 20 luglio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 1126/2008 relativo al principio contabile IAS 24 e IFRS 8, modifiche che dovranno trovare applicazione al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario che comincia dopo il 31 dicembre 2010.
La finalità del citato IAS 24 è quella di garantire che il bilancio rechi le informazioni integrative necessarie ad evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale - finanziaria e il suo risultato economico siano stati influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni.
Si definisce parte correlata una persona fisica o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.
Nello specifico, una persona fisica o uno stretto familiare di quella persona sono correlati ad un’entità che redige il bilancio se tale persona:
a)ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
b)ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio o;
c)è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o su di una sua controllante.
Per controllo si deve intendere il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere dei benefici dalle sue attività.
Per controllo congiunto si deve intendere la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su di un’attività economica.
L’influenza dominate, invece, rappresenta il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità, senza però, averne il controllo.
Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Un’entità si considera correlata ad un’entità che redige il bilancio se si applica, per esempio, se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) l’entità e quella che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo;
b)un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità;
c) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte.
Si definisce operazione con una parte correlata il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un’entità che redige il bilancio e una sua parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno pattuito un corrispettivo.
Lo IAS 24 deve essere applicato nella:
a)individuazione dei rapporti con parti correlate;
b)individuazione dei saldi in essere, inclusi gli impegni, tra l’entità e le sua parti correlate;
c)individuazione delle circostanza in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui alle suddette lettere a) e b);
d)determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito elementi di cui alle lettere precedenti.
Il Regolamento n. 633/2010 ha, invece, apportato delle modifiche all’interpretazione IFRIC 14 “Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima”, per eliminare una conseguenza involontaria derivante dal trattamento dei pagamenti anticipati dei contributi futuri in presenza di una previsione di contribuzione minima.
Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi
Il documento in commento prevede che se non esistono previsioni di contribuzione minima per i contributi relativi a prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione dei contributi è il costo previdenziale futuro a carico dell’entità per ciascun esercizio in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell’entità: il costo previdenziale futuro per l’entità esclude gli importi a carico dei dipendenti.
L’effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri.
Un’entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima ad una determinata data in merito ai contributi che sono necessari a coprire:
a)qualsiasi carenza esistente per le prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima;
b)le prestazioni di lavoro future.
In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi per prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma tra:
a)qualsiasi ammontare che riduca i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future perché un’entità ha effettuato pagamenti anticipati;
b)il costo previdenziale futuro stimato in ciascun esercizio, al netto dei contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato.