La società Shenzhen Taiden Industrial è titolare del seguente disegno o modello comunitario destinato ad essere applicato alle «apparecchiature per la comunicazione»
La Bosch Security Systems si rivolge all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), chiedendo una dichiarazione di nullità del suddetto disegno o modello, lamentando come quest’ultimo non sia nuovo e sia sprovvisto di carattere individuale.
A sostegno della sua domanda di nullità, la Bosh oppone il suo disegno o modello internazionale registrato in un periodo anteriore nonché un opuscolo e documenti pubblicitari raffiguranti i due disegni o modelli incriminati:
Mentre la divisione di annullamento dell’UAMI ha respinto la domanda di nullità, la commissione di ricorso dell’UAMI ha rovesciato il verdetto ritenendo che, sebbene il raffronto tra il disegno o modello contestato e quello della Bosch non siano identici, le differenze tuttavia non sono sufficientemente percepibili per produrre un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato: per queste ragioni, ha concluso che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale.
Investiti della controversia, i giudici comunitari segnalano che occorra innanzitutto valutare se il disegno o modello della Bosch risulti essere stato divulgato anteriormente alla registrazione del disegno o modello contestato.
Le norme di riferimento sono:
a)l’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 6/2002 in base al quale si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima;
b)il successivo art. 7, n. 1, il quale precisa che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’art. 6, n. 1, lett. b) del regolamento n. 6/2002.
Riguardo al punto b), i giudici rilevano come la Bosch sia riuscita a dimostrare che il suo disegno o modello era stato oggetto di divulgazione, in occasione di una fiera commerciale e nella stampa specializzata, quattro anni prima della registrazione del modello contestato.
Riguardo al punto a), i giudici sottolineano come occorra operare un raffronto tra, da un lato, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall’altro, l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità: a questo proposito, secondo i giudici, l’esame delle diverse vedute, presentate innanzi all’UAMI del disegno o del modello internazionale di Bosch e del disegno o modello contestato non rivela elementi che suggeriscano che i due disegni o modelli differiscono quanto all’aspetto del prodotto rappresentato.
La Shenzhen Taiden Industrial, tuttavia, obietta che:
i) nel settore dei dispositivi rientranti nella tecnologia dell’informazione, la libertà dell’autore sarebbe limitata dalla funzionalità di questi apparecchi e da una tendenza generale che privilegia gli apparecchi di dimensioni ridotte, piatti e rettangolari, che comportano spesso elementi ripiegabili;
ii) riguardo alle limitazioni e alla tendenza cui è soggetta la configurazione di un dispositivo per conferenze, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato non sarebbe determinata dalla sua configurazione di base o dai dettagli relativi agli elementi funzionali e, pertanto, nella valutazione dell’utilizzatore informato, il disegno o modello contestato sarebbe caratterizzato, da un punto di vista estetico, in particolare, dall’aspetto asimmetrico dovuto alla combinazione di un altoparlante ripiegabile sul lato destro e di un piccolo pannello sul lato sinistro, poi, da un ornamento in forma d’aquila stilizzata sulla copertura dell’altoparlante ripiegabile posizionato sulla sommità dell’apparecchio e, infine, dalla concezione della testa del microfono e della base dello stelo di quest’ultimo.
Secondo la Shenzhen Taiden Industrial la commissione di ricorso si sarebbe basata sulle somiglianze dettate da considerazioni funzionali o tecniche, e non sull’impressione generale nella quale gli elementi aventi un’incidenza estetica avrebbero più importanza.
I giudici comunitari, anche su questo punto, si mostrano di diverso avviso.
Dal momento che il disegno o modello della Bosch è stato divulgato al pubblico prima della registrazione di quello contestato, è necessario verificare se, dal punto di vista dell’utilizzatore informato e tenuto conto del margine di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato differisca da quella prodotta dal disegno o modello anteriore.
Secondo i giudici la commissione di ricorso ha correttamente considerato che, nel caso di specie, l’utente informato può essere chiunque assiste regolarmente a conferenze o a riunioni formali durante le quali i vari partecipanti dispongono di un dispositivo per conferenze, dotato di un microfono, posto sul tavolo dinanzi a loro; e che, sebbene alcune caratteristiche debbono essere presenti in un dispositivo per conferenze perché svolga la sua funzione, il grado di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze è relativamente elevato.
Considerando quanto esposto sul margine di libertà dell’autore di un dispositivo per conferenze, è opportuno considerare che l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato è determinata in base agli elementi seguenti:
a)un supporto rettangolare la cui superficie superiore è inclinata verso l’utente;
b)un altoparlante rettangolare ripiegabile che copre una parte importante della superficie superiore del supporto e che integra un lettore di carte;
c)un pannello coperto dall’altoparlante ripiegabile quando quest’ultimo è abbassato, che include vari tasti e schermi;
d)un microfono con stelo flessibile, posizionato nel lato sinistro.
Le differenze invocate dalla Shenzhen Taiden Industrial risultano irrilevanti:
- l'aspetto leggermente asimmetrico della posizione dell’altoparlante ripiegabile è di per sé considerevolmente meno evidente della presenza dell’altoparlante stesso;
- la forma della testa del microfono e della base dello stelo di quest’ultimo rappresentano elementi secondari dell’aspetto di un dispositivo per conferenze che non attireranno l’attenzione dell’utente informato;
- per quanto riguarda la forma dei fori di ventilazione dell’altoparlante, quelle della testa del microfono e della base dello stelo di quest’ultimo, come pure dei lati del corpo del dispositivo per conferenze e della sua parte posteriore, hanno scarsa importanza nell’impressione globale prodotta dai due disegni o modelli in causa, in quanto non sono sufficientemente marcate per distinguere i due apparecchi nella percezione dell’utilizzatore informato, tanto più che riguardano, per la maggior parte, elementi di un dispositivo per conferenze che non attirano l’attenzione di quest’ultimo.
Alla luce di tali elementi, i giudici comunitari concludono constatando che il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore producono la stessa impressione generale sull’utilizzatore informato.
(Tribunale CE Sentenza 22/06/2010, n. T153/08)