Nella circolare 3645 del 3 novembre 2011 era specificato che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal'art. 2630 del c.c. in capo al legale rappresentante dell'impresa.
In virtù delle numerose segnalazioni da parti di gestori del sistema di posta elettronica certificata circa l'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di P.E.C. concentratasi nell'imminenza dello scadere del termine, il Ministero dello sviluppo economico, sentita informalmente Unioncamere, ha publicato la circolare n. 224402, in cui si dà la possibilità alla Camere di commercio di astenersi dall'applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre e di considerare come corretto anche l'adempimento tardivo.
Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell'adempimento non sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà, e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all'inizio del 2012, il Ministero suggerisce di ritenere quindi, in generale, come "corretto adempimento" anche quello tardivo effettuato entro la fine del 2011.
A cura della Redazione
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(Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 25/11/2011, n. 224402)