Il Ministero dello sviluppo economico ha firmato, come anticipato sul proprio sito lo scorso 25 febbraio 2010, il decreto di attivazione del Fondo pubblico di garanzia sui prestiti chiesti dalle aziende in difficoltà.
Il DM, per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, era stato già previsto dalla delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 110 (in G.u. n. 69 del 24 marzo 2009), in cui si stabiliva che il Ministro dello sviluppo economico desse attuazione al provvedimento, fissando i criteri di priorità nella valutazione delle domande.
Il Fondo, che ha una dotazione di 70 milioni di euro, sarà operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del decreto del MISE in Gazzetta Ufficiale.
Gli interventi possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che per la ristrutturazione di imprese, costituite sotto forma di società di capitali, che si trovino in difficoltà ma non in stato di insolvenza e che rientrino nella definizione di media e grande impresa.
Ai sensi della normativa comunitaria, si definisce media l’impresa con un numero di addetti compreso tra 50 a 250 e con fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro e inferiore/uguale a 50 milioni di euro (oppure con un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro e inferiore/uguale a 43 milioni di euro).
Rientrano invece nella definizione di grandi imprese quelle con più di 250 addetti e con un fatturato di oltre 50 milioni di euro (oppure con un totale di bilancio di oltre 43 milioni di euro).
Sono esclusi i settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e dell’agricoltura, mentre possono godere dei benefici le imprese operanti nella commercializzazione e trasformazione agroalimentare.
Il Fondo opera sotto forma di garanzia statale (di natura solidale ex art. 1944 c.c.), e assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il prestito (per capitale, interessi ed oneri accessori).
La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, ma su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione da parte della banca.
L’istituto deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore ed indicare l'importo del credito vantato.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di escussione della garanzia il ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento dovuto alla banca a valere sulle risorse del Fondo.
A seguito del pagamento, il ministero si surrogherà nei diritti della banca creditrice, ai sensi dell'art. 1203 c.c. Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario (di importo non superiore a 5 milioni di euro) reversibile e temporaneo (della durata massima di 6 mesi) finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o liquidazione (da presentare entro 4 mesi dall'erogazione del prestito).
Le imprese, all’atto della domanda di aiuto, dovranno presentare:
-copia conforme del bilancio infrannuale;
-dichiarazione di aver provveduto nei termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi 2 esercizi sociali;
-attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di “difficoltà finanziaria”. Gli aiuti per la ristrutturazione verranno concessi sulla base di un piano industriale e finanziario (di durata non superiore a 36 mesi dalla data di approvazione dell'intervento) finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.
Le azioni da mettere in atto potranno riguardare:
-la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali;
-la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;
-la diversificazione verso nuove attività redditizie.
La ristrutturazione industriale dovrà essere accompagnata necessariamente da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell’indebitamento) e, comunque, dal contributo dei beneficiari.
L'impresa richiedente è tenuta ad allegare, tra i documenti necessari per l'ammissione agli aiuti, copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea e del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 del c.c., oltre che la dichiarazione di aver provveduto nei termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi 2 esercizi sociali, corredato degli allegati. Dovrà essere prodotta inoltre la copia del bilancio infrannuale e l’attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di “difficoltà finanziaria”, nonché il piano di ristrutturazione industriale, accompagnato da un piano di ristrutturazione dei debiti.
Come stabilito dal Decreto MISE, nella valutazione delle istanze sarà data priorità alle imprese:
-aventi fino a 250 dipendenti;
-che, alla data di presentazione dell'istanza utilizzino Cigs ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi;
-la cui crisi non sia di tipo strutturale (es. Mol positivo in almeno uno dei bilanci degli ultimi due esercizi antecedenti);
-il cui stato di crisi determini un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio (in base al rapporto tra numero di dipendenti dell'impresa e numero di occupati nel settore industriale nella provincia);
-subfornitrici che abbiano prodotto almeno il 50% del fatturato nei confronti di imprese che dal 1° luglio 2008 siano in amministrazione straordinaria.
Per accedere al Fondo l’impresa dovrà presentare la domanda a Invitalia (ex Sviluppo Italia) - Bu impresa - funzione valutazione, Via Calabria 46, 00187 Roma, la quale provvederà a darne tempestivo avviso al Ministero dello sviluppo economico.
Il termine per la conclusione dell’iter valutativo non potrà superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, ed i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione.