Interessante decisione della Cassazione sulla portata sanzionatoria dell’articolo 136 del testo unico delle leggi bancarie (decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385), che, come è noto, sanziona la condotta degli amministratori, sindaci e direttori di una banca i quali, direttamente o indirettamente, “assumono obbligazioni” con l’istituto senza previa deliberazione dell’organo di amministrazione, “adottata all’unanimità” e con il “voto favorevole di tutti” i componenti di quello di controllo.
Si tratta, come è altrettanto noto, di una norma di notevole rilevanza perché mira a proteggere l'impresa bancaria dai pericoli di pregiudizio connessi a situazioni di conflitto d'interessi tra essa ed i componenti dei propri organi amministrativi, direttivi e di controllo, anche sul piano della correttezza formale e della trasparenza dei relativi rapporti, a garanzia dell'affidabilità del sistema bancario e della fiducia che il pubblico dei risparmiatori deve poter riporre in esso (in questo senso, si è espressa la Corte costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2004 n. 364).
La Cassazione qui ne coglie appieno l’ambito di operatività attraverso un’analisi attenta della richiamata finalità di garanzia.
La vicenda processuale è illuminante per cogliere la portata della decisione.
Gli imputati, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione di una banca [taluni] e di componenti del collegio sindacale [altri] erano stati chiamati a rispondere del reato di cui all’articolo 136 per avere adottato alcune delibere di affidamento di somme in favore di società in cui il direttore dell’istituto vantava cointeressenze [i primi] e per avere espresso parere favorevole a tali delibere [gli altri].
Delibere adottate senza l’unanimità di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e senza il voto favorevole di tutti i membri di controllo.
La Corte di appello, riformando integralmente la decisione assolutoria del primo giudice, aveva pronunciato sentenza di condanna, che la Corte, accogliendo il ricorso delle difese, ha annullato senza rinvio.
In proposito, la Cassazione è partita dal rilievo fattuale che l’imputazione non aveva riguardato il direttore indicato come interessato all’erogazione delle somme; né era indicato il comportamento tenuto da questi: ergo, se l’erogazione era stata in concreto effettuata.
Per l’effetto, in contestazione era un comportamento sostanziatosi nella “mera partecipazione alla delibera” avente ad oggetto l’operazione richiesta.
Ebbene, secondo il giudice di legittimità tale partecipazione doveva considerarsi “fuori” dall’ambito di operatività dell’incriminazione, la quale integra, non solo un reato “proprio”, giacché l’agente deve rivestire una delle qualifiche tipiche prese in considerazione [amministratore, direttore, sindaco di una banca], ma soprattutto, sotto il profilo materiale, riguarda l’assunzione dell’obbligazione da parte di una dei soggetti “qualificati”, a seguito di delibera non assunta all’unanimità.
La norma incriminatrice, invece, non riguarda affatto la fase dell’assunzione della delibera in sé considerata, ossia la posizione degli altri soggetti “qualificati” che a tale delibera abbiano partecipato.
Diversamente opinando, si finirebbe con il contrastare l’inequivoca formulazione della legge, la quale presuppone che si possa [anzi, si debba] addivenire ad una delibera sulla richiesta avanzata da uno dei soggetti qualificati, essendovi un vero e proprio diritto a votare in capo a coloro che sono per legge legittimati ad esprimerlo.
La mera partecipazione alla delibera e l’espressione di un voto/parere favorevole, quindi, non potrebbero assumere rilievo penale.
Un profilo di responsabilità penale, piuttosto, potrebbe ravvisarsi solo nella condotta di chi abbia richiesto la prestazione e l’abbia poi in concreto ottenuta, pur a fronte di deliberazioni favorevoli non assunte all’unanimità. Una situazione di tal genere non si apprezzava nella vicenda incriminata e, quindi, la Corte ha giustamente annullato la sentenza con formula ampiamente liberatoria.
Va soggiunto, per completezza di informazione, che la Corte ha sentito il dovere di precisare che la condotta del partecipante alla delibera non sempre potrebbe ritenersi esente da punizione: nel senso che, una volta accertata la responsabilità del destinatario della prestazione, potrebbe esservi lo spazio, secondo i principi generali in tema di concorso di persone (articolo 110 e segg. c.p.), per una responsabilità concorsuale [sub specie, della cooperazione materiale o del concorso morale]: ipotesi che parimenti è stata ritenuta insussistente nel caso di specie.
(Sentenza Cassazione penale 11/01/2010)