In base all'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari provvede all'iscrizione al medesimo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per tenuta dell'albo.
La delibera CONSOB n. 6737 del 18 dicembre 2008, adottata ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento intermediari, ha stabilito che l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari e' operativo dal 1° gennaio 2009.
Quanto ai requisiti di iscrizione il regolamento è ora modificato:
-Il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari»;
-al primo capoverso delle premesse le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
-all'articolo 1, comma 1, le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
-all'articolo 1, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato.»;
-all'articolo 1, comma 3, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo")»;
-l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Situazioni impeditive). 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma l , lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Non possono altresì essere iscritti all'Albo:
- coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
(D.M. Ministero dell'economia e delle finanze 08/07/2010, n. 140)