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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Operativo dal 1 ottobre 2010

Proroga del SISTRI: il nuovo termine appare alle imprese ancora troppo vicino

Con la pubblicazione del DM Ambiente 9 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), in vigore dal 14 luglio, è divenuta ufficiale l’annunciata proroga dell'avvio dell'operatività del SISTRI - differita al 1° ottobre 2010 – come pure quella della procedura di distribuzione delle chiavette USB e della installazione black box (12 settembre 2010). Ma il nuovo termine appare alle imprese ancora troppo vicino.

Il 13 luglio 2010, nello stesso giorno in cui, in realtà, doveva divenire operativo il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il SISTRI è stato prorogato con riferimento a tutti i soggetti obbligati.

Le proroghe

I termini previsti precedentemente per la piena operatività del sistema erano il 13 luglio per i produttori di rifiuti più di più grande dimensione ed il 12 agosto, per quelli piccoli.

Ora invece, a seguito della proroga disposta dal DM Ambiente 9 luglio 2010, l’avvio del sistema è stato fissato, per tutte le imprese obbligate, senza distinzioni, alla medesima data del 1° ottobre prossimo (art. 1, comma 1, DM 9 luglio 2010).

Ma da parte di molte organizzazioni imprenditoriali, con in testa Confindustria, si ritiene che l’ulteriore termine sia in realtà troppo ravvicinato e che la piena vigenza delle auspicate semplificazioni dovrà essere ulteriormente prorogata.

Domande di autorizzazione per le officine: riaperti i termini

Come accennato, poi, il provvedimento differisce al 12 settembre 2010 la data ultima per concludere la distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box (art. 1, comma 2, DM 9 luglio 2010).

Inoltre, l’art. 1, comma 3, del DM 9 luglio 2010, sopprimendo il termine dei 30 giorni previsti per la presentazione - da parte da parte delle imprese di autoriparazione nel settore elettrauto in possesso dei requisiti previsti nell’allegato IB al DM 17 dicembre 2009 - delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box, ha di fatto disposto la riapertura di tale termine (lo stesso allegato IB regola anche la procedura per il rilascio delle autorizzazioni). Come posto in evidenza sul sito istituzionale del Sistri, la norma ha anche previsto che nel corso di ciascun anno solare dovranno essere svolti due corsi di formazione.

Per quest’anno il secondo corso di formazione si svolgerà nei giorni 29 e 30 luglio 2010.

Le imprese di autoriparazione interessate possono presentare la domanda di autorizzazione all’installazione delle black box dal 14 luglio 2010 con le seguenti modalità:

- e-mail, inviando in allegato il modulo per la domanda di autorizzazione all’indirizzo officine@sistri.it;

- web, utilizzando l’applicazione per la domanda di autorizzazione on-line;

- fax, inviando il modulo per la domanda di autorizzazione al numero verde 800 05 08 63.

Saranno invitate a partecipare al secondo corso di formazione del 2010 le imprese che avranno presentato la domanda di autorizzazione entro il 26 luglio 2010, ore 12.00, e che saranno risultate in possesso dei requisiti prescritti.

Le domande pervenute successivamente al 26 luglio 2010, ore 12.00, saranno prese in considerazione per i corsi di formazione che si svolgeranno nell’anno 2011.

Sul sito SISTRI è disponibile l’elenco delle Officine autorizzate e sono illustrate le disposizioni per il ritiro degli attestati e dei dispositivi USB.

DM 9 luglio 2010, le altre novità

Come si è accennato, il DM 9 luglio 2010 non si è limitato ad un mero – seppur rilevante - differimento di termini ma ha operato un ulteriore intervento correttivo del DM 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), sulla stregua di quanto già fatto dal DM 15 febbraio 2010. In particolare, poi, il DM 9 luglio 2010:

- prevede l’obbligo di tenuta dei dispositivi USB presso le Unità Locali/sede legale;

- estende la videosorveglianza (di cui all'art. 1, comma 5 del DM 17 dicembre 2009) anche agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (art. 2, DM 9 luglio 2010);

- semplifica gli adempimenti relativi ai trasporti che ricadono nella definizione di “micro raccolta” eliminando la comunicazione anticipata al Sistri dei dati relativi ala movimentazione dei rifiuti;

- allarga il novero degli “imprevisti”, prevedendo accanto all’ipotesi del malfunzionamento del sistema anche l’eventualità della mancata copertura della rete (art. 5, DM 9 luglio 2010);

- stabilisce le modalità per i rimborsi, prevedendo, in particolare, un diritto al conguaglio con quanto dovuto per gli anni successivi, dei contributi già versati alla data di entrata in vigore del DM 9 luglio 2010, oppure per l’ipotesi in cui, per errore, siano state versate somme maggiori del dovuto.

I soggetti che vogliono avvalersi dei rimborsi/conguagli, potranno compilare il relativo modello disponibile nella Sezione Documenti del sito internet del Sistri.

Il “Modulo per la richiesta di conguaglio” - previsto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 9 luglio 2010 - debitamente compilato, potrà essere spedito con le seguenti modalità: - e-mail inviando il modulo come allegato al seguente indirizzo: conguagliosistri@sistri.it - fax al numero verde 800 05 08 63.

Modalità semplificate

Le modifiche introdotte dal DM 9 luglio 2010 riguardano, altresì, l’art. 7 del DM 17 dicembre 2009 relativo ai soggetti che possono usufruire di modalità semplificate avvalendosi delle organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e delle loro articolazioni territoriali, o ancora delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni, al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa SISTRI.

Ricadono nell’ambito di tali categorie di oggetti rientrano:

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, n. 152;

- i soggetti la cui produzione annua non eccede le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

- i soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi; - i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 del DM 17 dicembre 2009 (cioè i soggetti che possono aderire su base volontaria al sistema Sistri).

Nuova tempistica per compilare il registro cronologico

Il nuovo decreto rimodula anche i termini della compilazione del registro cronologico disponendo che:

- le Associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, debbano compilare il registro cronologico con cadenza mensile (in ogni caso, prima della movimentazione dei rifiuti);

- i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, effettuino la compilazione con cadenza trimestrale (in ogni caso prima della movimentazione dei rifiuti).

Il registro cronologico e le singole schede di movimentazione dei rifiuti, poi, devono essere “conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta”.

Iscrizione e calcolo dei dipendenti: aumentano i costi per le imprese

Nei mesi successivi alla pubblicazione dei decreti SISTRI il Ministero è stato letteralmente inondato dai quesiti posti dagli operatori sugli aspetti più disparati della nuova normativa. Ad alcuni di tali quesiti è stata data una risposta “ufficiale” attraverso la pubblicazione delle faq sul sito www.sistri.it.

Ora, con riferimento alle modalità da seguire per il calcolo del numero dei dipendenti ai fini dell’iscrizione, alcune di tali indicazioni vengono inserite dal DM 9 luglio 2010 direttamente all’interno dei moduli di iscrizione.

In questo modo viene confermato che il numero di dipendenti di ciascuna unità locale è calcolato con riferimento al numero di addetti, cioè al numero delle persone occupate nell'UL dell'ente o dell'impresa “con una posizione di lavoro indipendente o dipendente” (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione, eccetera). In precedenza, invece, ai fini del calcolo dovevano essere considerati soltanto i lavoratori dipendenti.

Da più parti si è, però, osservato che la modifica del criterio di calcolo determina un aumento generalizzato dei costi dato che con ciò “aumentano” i soggetti obbligati e cioè le imprese e gli enti obbligati al Sistri quali meri produttori di rifiuti.

Definizioni più chiare

Grazie al DM 9 luglio 2010, il MATTM coglie l’occasione di chiarire una serie di definizioni la cui formulazione o comunque interpretazione era risultatapoco chiara (art. 9, DM 9 luglio 2010):

a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera).

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite;

b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimità, dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Aggiornata la tabella dei contributi

Inoltre - come anche rilevato da un comunicato dell’ANCI - il DM 9 luglio 2010 ripartisce diversamente i contributi da versare da parte delle categorie di soggetti obbligati aggiungendo all'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 una tabella che opera una nuova ripartizione dei contributi (art. 6, comma 1).

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi Addetti per unità localeQuantitativi annuiContributo Da 1 a 5 Fino a 200 kg euro 50 Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg euro 60 Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60 Imprenditori agricoli Da 1 a 5 Fino a 200 kg euro 30 Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg euro 50 Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 50 Comuni con meno di 5000 abitanti euro 60

In base alle nuove disposizioni introdotte dal DM 9 luglio 2010, i Comuni con meno di 5.000 abitanti dovranno versare un contributo annuo pari a 60 euro, indipendentemente dal numero degli addetti per unità locale. Sempre sulla base dell'art. 6, i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti, non sono obbligati ad iscrivere le unità locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, sarà il Comune (o l'UL da questi designata) a dover trasmettere i dati per la determinazione del contributo, sommando all’uopo il numero dei dipendenti della/delle UL per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti.

Se poi non c’è nessuna UL con più di 10 dipendenti, comunque si dovrà iscrivere il Comune con la somma dei dipendenti delle singole unità.

26/07/2010
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