La Corte di Cassazione ha stabilito la responsabilità penale per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice a carico dell’amministratore di una società debitrice che vende i beni sottoposti a pignoramento di cui è custode.
Questi i termini della vicenda.
L’Autorità giudiziaria aveva pignorato un mixer di vernici; successivamente la società era stata ceduta trasferendo tutti i beni, compreso il bene pignorato, presso un’altra società, per cui l’Ufficiale giudiziario non ha potuto riscontrare la presenza del bene pignorati accedendo nei locali dove l’oggetto del pignoramento doveva essere custodito.
Si ricorda in merito che il terzo comma dell’art. 388 c.p. punisce con la reclusione fino a un 1 anno e con la multa fino a 309 euro “chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo” nonché il “proprietario” che commetta il fatto su una cosa affidata alla sua custodia o il “custode” che lo compia “al solo scopo di favorire il proprietario”.
Inoltre, a norma dell’art. 388 comma 4 c.p., si applicano la reclusione da 2 mesi a 2 anni e la multa da 30 a 309 euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da 4 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 516 euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Si tratta evidentemente di reati propri, in quanto possono essere commessi soltanto dal proprietario o dal custode della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo.
Si osserva tuttavia che in ipotesi di estinzione del vincolo pignoratizio il reato non è più configurabile.
La ratio legis alla base di tale norma è quella di salvaguardare l’esigenza che i provvedimenti giudiziari possano trovare regolare esecuzione.
Il suddetto reato rientra tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia e non fra quelli contro il patrimonio, in quanto è funzionale a garantire la volontà e la funzione dello Stato nella conservazione del vincolo impresso sulle cose per finalità di giustizia.
Conseguentemente questo delitto si integra anche se alla sottrazione dei beni pignorati non si accompagni l’appropriazione o la volontà di appropriarsi dei beni stessi.
Il punto su cui si concentra la decisione della Cassazione è il concetto di “sottrazione” sul quale si basa la condotta incriminata dalla succitata norma.
In proposito la Suprema Corte ha ritenuto che la vendita di un bene pignorato, seguita dalla materiale consegna del medesimo, possa integrare il concetto di “sottrazione” poiché con il pignoramento si origina un vincolo giuridico di indisponibilità, a favore del creditore pignorante, gravante sul bene del debitore esecutato, che impedisce allo stesso di sottrarre, distruggere o deteriorare il bene pignorato e, in generale, di disporne giuridicamente.
Nella fattispecie oggetto della controversia il trasferimento del bene pignorato rappresenta una difficoltà al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva, ostacolando così l’attività giudiziaria diretta a garantire il regolare svolgimento.
Non può dunque che costituire una “sottrazione” ai sensi dell’art. 388 c.p..
In aggiunta a ciò è opportuno inoltre porre l’attenzione sul fatto che l’amministratore era anche custode del bene pignorato, ed in quanto tale aveva assunto l’obbligo giuridico di tenere a disposizione della procedura esecutiva il bene affidato alla sua custodia, non potendo quindi prestare il suo assenso a che il medesimo bene, gravato dal vincolo di indisponibilità, fosse trasferito ad altri, in evidente pregiudizio del creditore pignorante.
L’amministratore, nella fattispecie in esame, si dimostra dunque colpevole del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 c.p..
(Sentenza Cassazione penale 03/06/2010, n. 20795)