In precedenza, con la Determinazione n. 6 del novembre 2006, la stessa Autorità aveva fornito indicazioni in ordine al procedimento di controllo sulle attestazioni di qualificazioni SOA al fine di evitare l’immissione e la permanenza nel mercato di attestazioni fondate su false documentazioni.
Alcune precisazioni si ritengono necessarie per comprendere, ai fini del Codice degli Appalti Pubblici, la durata delle conseguenze di una dichiarazione falsa rilasciata da una impresa in materia di SOA.
Si evidenzia, infatti, che con la disposizione dell'articolo 38, comma 1, lett. m-bis), contenuta nel Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha voluto affermare che l'operatore economico per essere abilitato a partecipare alle gare ha sempre bisogno di una nuova attestazione rilasciata in data successiva a quella relativa alla data di inserimento nel casellario della notizia della decadenza dell'attestazione.
La nuova attestazione può essere ottenuta o a seguito della "riabilitazione" che l'Autorità, la giurisprudenza ed il regolamento attuativo hanno individuato nel decorso di un periodo di un anno, trascorso il quale l'operatore può essere riattestato, o nel caso di falso non imputabile, in quanto ricorrerebbe il requisito di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34/2000.
L’Autorità di vigilanza, con la determina in commento, è dell'avviso di confermare che, nel caso in cui l'impresa abbia reso dichiarazioni non veritiere in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione, il divieto previsto dal citato articolo 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34/2000, in merito al rilascio dell'attestazione di qualificazione, nonché in merito all'esito positivo della verifica triennale, opera per il periodo di un anno e decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'annotazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa.
Soggetto tenuto alla valutazione della non imputabilità
Le imprese nei cui confronti sia stata applicata la decadenza dell'attestato SOA o il diniego dell'attestazione per aver prodotto falsa documentazione o reso dichiarazioni mendaci in fase di qualificazione possono presentare istanza per ottenere una nuova attestazione e in tal modo l'impresa che ritenga di non essere responsabile della produzione documentale non veritiera ha la possibilità di tornare ad operare nel settore dei contratti pubblici in un momento anteriore alla scadenza del periodo interdittivo di un anno.
La valutazione dell'istanza di non imputabilità è infatti un procedimento distinto rispetto al procedimento di controllo della sussistenza oggettiva del falso, in quanto si basa su presupposti diversi e si svolge, altresì, secondo modalità e criteri di valutazione differenti.
L'istanza di riattestazione dà luogo ad un procedimento "di secondo grado" diretto a valutare la non imputabilità all'impresa della accertata falsità di documenti e/o dichiarazioni.
La Determinazione in commento ritiene che il soggetto legittimato a compiere tale valutazione sia necessariamente l'Autorità nella sua veste di organo terzo e imparziale, in virtù del suo ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato, nonché della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione.
L'Autorità è dunque destinataria delle istanze di nuova attestazione e svolge il procedimento in contraddittorio sia con l'impresa interessata, sia con la SOA che ha rilasciato l'attestazione poi decaduta.
Istanza per il rilascio di una nuova attestazione
L'istanza può essere presentata all'Autorità dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore munito di mandato risultante dalla stessa istanza, che intenda stipulare un nuovo contratto di attestazione solo dopo aver ricevuto il provvedimento di decadenza dell'attestazione per falsa dichiarazione e/o falsa documentazione e la relativa comunicazione di annotazione nel casellario informatico.
E’ compito dell’impresa, a pena di improcedibilità, corredare l'istanza con ogni documentazione idonea a comprovare l'estraneità alla alterazione documentale e l'impossibilità della stessa di conoscere la falsità della documentazione o della dichiarazione con l'uso della normale diligenza.
L'Autorità, acquisita la documentazione richiesta a pena di improcedibilità, comunica all'impresa e alla SOA l'avvio del procedimento.
La documentazione a corredo dell'istanza non fa venire meno la facoltà dell'Autorità di chiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti in ragione di specifiche esigenze inerenti l'istruttoria.