Con la deliberazione CIPE 6 novembre 2009 n. 113 si dà attuazione all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 133/2008. In particolare, si individuano i termini, le modalità per la realizzazione dei programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi e per la realizzazione degli studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti.
L’art. 6 del citato decreto-legge n. 112/2008 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) al comma 3 rinvia ad una o più delibere del CIPE la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni degli interventi, delle attività e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonché della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni).
E' proprio con la Deliberazione n. 113/2009 che vengono individuati i termini, modalità e condizioni di realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) e b) della legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Oggetto del sostegno all‘internazionalizzazione delle imprese
Le iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell’Unione Europea possono usufruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (cd Regime de minimis).
Le iniziative ammesse ai benefici sono (art. 6, 2 comma, legge 133/2008):
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati a suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale della programmazione economica.
Programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento (art. 6, comma 2, lettera a) legge n. 133 del 6 agosto 2008)
La delibera Cipe 113/ 2009 stabilisce che il programma (art. 6, comma 2, lettera a) legge n. 133 del 6 agosto 2008) deve essere :
-rivolto ai Paesi che non sono membri dell'Unione Europea;
-realizzato attraverso l'apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.
La struttura può essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. In caso di soggetto terzo non partecipato, il rapporto con il richiedente deve essere documentato con apposito contratto.
La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario “de minimis”.
Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla “scheda programma”, approvata dal Comitato agevolazioni. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.
L'intervento agevolativo può coprire fino all'85% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.
I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella “scheda programma”, nonché la loro tipologia e misura (compresa quella di eventuali spese riconoscibili in misura forfettaria) saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni. Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni. Su richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni può prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento deliberato.
Studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti (art. 6, comma 2, lettera b) legge n. 133 del 6 agosto 2008)
La delibera Cipe 113/ 2009 statuisce che :
-le iniziative degli studi di prefattibilità e di fattibilità devono riguardare il settore di attività del richiedente;
-il richiedente deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento.
I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.
L'intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato.
La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario “de minimis”.
I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella “scheda preventivo” saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.
L'intervento agevolativo può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.
Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
Le altre condizioni di intervento - durata, garanzie, tasso di mora e quant'altro necessario per disciplinare correttamente l'intervento stesso - sono deliberate dal Comitato agevolazioni. In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni può prevedere condizioni più favorevoli per le PMI tenuto conto dell'affidabilità delle stesse e della capacità di rimborsare il finanziamento.