Le linee guida del CNDCEC partono dal presupposto che le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela sono previste dal legislatore come una mera facoltà; per tale motivo il il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili cerca di fornire ai propri iscritti le procedure di sostegno per la realizzazione degli obblighi imposti, il cui adempimento risulterebbe in caso contrario di difficile attuazione. Poiché il criterio di procedura è disciplinato in modo generico, le linee guida si prefiggono lo scopo di fornire al professionista le modalità per attuare la sua concreta applicazione fornendo indicazioni più precise.
L’emanazione delle linee guida da parte del CNDCEC può garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va regolato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.
In riferimento a ogni cliente il professionista dovrà, in primo luogo, verificare la sussistenza dell’ obbligo di adeguata verifica. A tal fine, fermo restando che l’art. 16 del D.Lgs 231/07, contiene un’elencazione dei casi in cui l’adempimento di identificazione deve essere espletato, il documento redatto dal CNDCEC contiene una classificazione delle prestazioni normalmente svolte dai professionisti che devono essere oggetto dell’adempimento. Il documento sull’antiriciclaggio rivisto a luglio di quest’anno apporta modifiche, in riferimento alla prestazioni del professionista che devono essere oggetto di adeguata verifica:
a) è stato aggiornato l’importo delle operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; in particolare le operazioni di consulenza, le consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di verifica solo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 1, comma 2, lett. l, del D.Lgs. n. 231/2007, ossia nei casi di “attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale”;
b) operazioni di valore indeterminato o indeterminabile.
Vi sono, tuttavia, una serie di attività che sono escluse da tale adempimento ; con l’aggiornamento del documento è stato inserita tra le esclulsioni anche l’attività di mediazione ai sensi dell’art. 60, della legge n. 69/2009 (ex art. 10, comma 2, lett. e), d.lgs. 231/2007). Come precisato dal documento in commento “l’art. 10, co. 2, D.lgs. 231/2007 impone ai soggetti che svolgono attività di mediazione l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio ad esclusione di quelli indicati nel Titolo II, Capi I e II, del decreto (adeguata verifica e registrazione)”.
L’attenzione, per il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sugli altri obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio di cui al citato decreto, e più precisamente:
a) segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
b) comunicazione al MEF delle violazioni all’uso del contante;
c) formazione del personale.
Gli obblighi dei sindaci
Il documento del CNDCEC aggiornato affronta la questione dell’adeguata verifica da parte degli organi di controllo societario : occorre evidenziare le situazioni in cui il collegio sindacale svolge esclusivamente le funzioni di verifica amministrativa ad esso delegate dall’art. 2403 c.c., da quelle in cui lo stesso sia incaricato anche delle funzioni di controllo legale dei conti di cui al D.Lgs. 39/2010.
Viene, pertanto ribadito, che i sindaci non chiamati al controllo legale dei conti, siano essi nominati nelle società o enti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (ex art. 52 del d.lgs 231/07), ovvero in società di “diritto comune” (ai sensi dell’art. 12, comma 3bis del decreto in commento), sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica.
Diversa è la situazione in cui al collegio è attribuito anche la funzione di controllo legale; i compiti per tali soggetti sono equiparati a quelli svolti dal revisore legale (società di revisione) ex art. 13 del d.lgs. 231/2007. Per queste soggetti si deve applicare la normativa antiriciclaggio , come:
1) l’adeguata verifica dovrà essere posta in essere individualmente da ciascun componente l’organo collegiale;
2) la valutazione del rischio e le altre incombenze in tema di adeguata verifica dovranno essere svolte in almeno una circostanza durante il mandato triennale (salvo ipotesi di mutamenti di situazioni nel corso del triennio come, ad esempio, la modifica della compagine societaria);
3) l’adeguata verifica dovrà essere svolta secondo le indicazioni contenute nel documento , oggetto del presente commento, emanato in materia di linee guida per l’adeguata verifica della clientela.
Gli obblighi professionali
Il documento del CNDCEC evidenzia che in riferimento alla prestazione professionale, l’obbligo di conservazione avrà ad oggetto i documenti, che hanno le caratteristiche indicate dalla norma, relativi alla prestazione professionale resa; detti documenti devono essere conservati nel fascicolo del cliente. Con riferimento alla registrazione, i dati anagrafici del cliente e quelli relativi alla prestazione professionale devono essere registrati nell’archivio, cartaceo o informatico.
Per quanto riguarda la registrazione dei “dati identificativi” del titolare effettivo, il MEF ha chiarito che, mancando le disposizioni applicative da emanarsi ai sensi dell’art. 38, comma 7, del D.Lgs. 231/2007, trovano applicazione le disposizioni contenute nel provvedimento 141/2006. Di conseguenza il professionista è comunque tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo e a verificarne l’identità, ma tali informazioni non saranno registrate nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo.
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