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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Un passo avanti interessante ma l'approccio resta ancora poco globale

Via libera del Senato al disegno di legge su tessile made in Italy

E' stato approvato, ieri, in Senato, attraverso la speciale procedura dell'approvazione in Commissione Industria, riunita in formato deliberante, il disegno di legge n. 1930, che introduce un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero, "che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi".

E' stato approvato ieri in Senato, attraverso la speciale procedura dell'approvazione in Commissione Industria, riunita in formato deliberante (secondo tale procedimento la legge viene approvata in Commissione, senza passare per l'Assemblea dei senatori), il disegno di legge n. 1930, che introduce un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero, "che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi".

Il disegno di legge passa ora alla Camera per un ulteriore esame e, in caso di assenza di modifiche, per l'approvazione finale.

La nuova normativa, ora all’esame dell’altro ramo del Parlameno, introduce misure volte a permettere ai consumatori di conoscere l'origine dei prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero.

Il legislatore, nel rendere obbligatoria l'etichettatura, sfida, con timidezza ma con apprezzabile coraggio, un tabù dell'Unione Europea, ma sembra ancora poco attento al mercato globale e poco consapevole del quadro giuridico internazionale.

Nell'art. 1 del provvedimento approvato in Senato si afferma che le nuove disposizioni sono volte a "consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti" così come previsto dal Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Nell’etichetta dovranno essere inoltre rese informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, “sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale”.

La legge precisa altresì che l’impiego dell’indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione siano state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità.

La nuova normativa definisce con accuratezza le fasi della lavorazione nei tre settori merceologici interessati e demanda a successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Salute l'attuazione puntuale delle nuove disposizioni. Sono inoltre previste nuove misure sanzionatorie contro le trasgressioni.

L’entrata in vigore del provvedimento, una volta approvato, è differita al 1 ottobre, nell’auspicio che nel frattempo si riesca a convincere la Commissione Europea della compatibilità della nuova disciplina con le norme comunitarie.

La questione del "made in" nel tempo della globalizzazione

Se l'offerta del mercato si fa sempre più ricca, il consumatore, non potendo operare costosi e onerosi approfondimenti per ogni singolo comportamento d'acquisto, ha bisogno di poter disporre di "credenziali" su cui basare le sue scelte di consumo.

Tradizionalmente è la "marca" a rispondere a questo tipo di esigenza.

Una marca importante, che ha saputo guadagnarsi nel tempo la fiducia dei consumatori, costituisce una garanzia di qualità ed i consumatori, non essendo spesso in grado di distinguere i prodotti per le loro qualità intrinseche, mostrano di essere disponibili a pagare un certo sovrapprezzo per assicurarsi il gusto, la qualità, l'esperienza e la reputazione di cui la marca è portatrice e garante.

Nel tempo della globalizzazione, tuttavia, la reputazione delle marche fatica, nella maggior parte dei casi, ad essere globale e nuove variabili, sul versante della domanda come pure dell'offerta, entrano pertanto in gioco. Nell'amplissimo spettro di prodotti che l'offerta globale presenta sul mercato mondiale i consumatori mostrano così di riconoscere valore, in molti casi, all'informazione relativa all’origine geografica dei prodotti.

In mancanza di dati più approfonditi, il consumatore presume che un orologio svizzero sia migliore di un orologio indiano, che una borsa italiana sia migliore di una borsa nigeriana e che un formaggio francese sia da preferirsi ad uno cinese.

Il caso del "made in Italy", in questo quadro, diviene paradigmatico.

Si può infatti ragionevolmente affermare che un prodotto che rechi l'indicazione dell'origine italiana viene normalmente percepito come un prodotto di particolare pregio e qualità.

Tale percezione ha probabilmente a che vedere con il Rinascimento, con la tendenza alla Perfezione contenuta nel sentimento religioso, con la tradizione del Bel Paese, oppure con quel consolidamento territoriale del savoir faire di imprenditori e lavoratori di cui vive l'esperienza dei nostri distretti industriali.

Senza entrare nel merito delle ragioni di cui si compone il brand "made in Italy", si può affermare che, sul mercato mondiale, i consumatori mostrino di considerare tale indicazione come una garanzia di qualità e quindi di maggior valore, per la quale ha senso pagare un prezzo più alto.

I ritardi nella tutela giuridica del made in Italy: le radici del conflitto con l'Unione Europea

Il Codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 2005), all'art. 6, prescrive che "I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale" riportino "chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative ... al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea".

Perché, dopo quasi sei anni, è necessario introdurre una nuova legge che ribadisca, peraltro per soli tre settori, ciò che l'obbligo che il Codice del consumo aveva già introdotto nel 2005 per tutti i settori?

La questione è complessa e riguarda il rapporto, pochissimo esplorato, tra le norme comunitarie, le norme internazionali ed i principi fondamentali della Costituzione italiana.

L'Italia, da anni, manca di porsi in modo serio queste domande (le stesse che si posero i Costituenti all'atto della stesura dell'art. 11 della Costituzione) e pertanto continua, inerzialmente ed inconsapevolmente, ad ignorare gli sviluppi del diritto internazionale, così mancando di affrontare il sempre più insostenibile antagonismo tra il sistema UE ed il sistema del diritto internazionale.

A questo fragile quadro si deve imputare la numerosità e la farraginosità degli interventi legislativi sul tema, cruciale, del made in Italy.

All'approvazione del Codice del consumo fece seguito una circolare (n. 1 del 24 gennaio 2006) del Ministero delle attività produttive, con la quale si affermava (ma come può una circolare ministeriale annullare le disposizioni di un decreto legislativo?) "che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei prodotti e cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione nell'Unione europea, per cui l'assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito di cui all'art. 6 del codice".

Sul tema del “made in”, molti uffici dell'apparato statale sembrano, dunqu,e molto attenti al rispetto delle norme comunitarie e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ma per nulla attenti al rispetto del diritto internazionale, su cui invece la Costituzione pone, all'art. 11, un richiamo di valore assoluto, ben precisato dalla stessa Corte costituzionale.

Anche nel provvedimentio licenziato ieri dal Senato queste incertezze appaiono evidenti, soprattutto nella parte in cui il legislatore prova, apprezzabilmente ma disordinatamente, a richiamare le norme internazionali in materia di lavoro, di sicurezza, di salute, mostrando però di non avere alcuna contezza delle regole e della giurisprudenza dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Sul "made in" il contrasto tra sistema comunitario e sistema internazionale è peraltro assoluto, sotto il profilo sia giuridico che filosofico.

L'assenza di una corretta impostazione del problema preclude, da anni, una efficace tutela del patrimonio economico e culturale su cui l'Italia si fonda.

Il diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio disciplina le regole d'origine e l’etichettatura in due appositi Accordi (“regole d’origine” e “barriere tecniche al commercio”) e contiene inoltre esplicite disposizioni (art. IX GATT e art. XXII dell'Accordo sulla proprietà intellettuale) a tutela del "made in" e dei prodotti tipici del territorio. Della facoltà, accordata dall'art. IX GATT a tutti i Membri OMC (quindi anche all'Italia), di introdurre a livello nazionale regole che impongano l’obbligo d’indicazione della provenienza geografica delle merci, si avvalgono oggi molti paesi Membri OMC. L'Italia ratificò con legge il Trattato d'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ma sembra non avere mai compreso a fondo l'entità di quella rivoluzione.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dal canto suo, ha invece sinora negato agli Stati UE la possibilità di introdurre l’obbligo d'indicazione del "made in", sostenendo a più riprese che esso indebolirebbe il mercato unico europeo.

La questione è complessa e importante, soprattutto se calata nella più ampia osservazione delle dinamiche evolutive della cd. globalizzazione e dei rischi, giustamente paventati da molti, di omologazione negli stili di consumo - e quindi negli stili di produzione (i quali sopravvivono a seconda del sostegno ricevuto dalle scelte di consumo) - con conseguente progressivo annullamento delle originalità, delle identità, delle storie, delle culture e delle tradizioni, accumulate nel mondo nel corso dei millenni. Senza entrare nel merito della ricchissima letteratura, delle molte norme (Convenzione di Parigi, Convenzione di Madrid, Accordo OMC in materia di proprietà intellettuale, Accordo OMC sulle barriere tecniche al commercio, Accordo OMC sulle regole d’origine, etc.) e della vasta giurisprudenza internazionale a sostegno del "made in", appare utile approfondire le ragioni addotte dalla Corte di Giustizia a supporto del proprio indirizzo giurisprudenziale (tra gli altri, Casi 12/74, 113/80, 207/83) contrario al ‘made in’. Secondo la Corte comunitaria l’introduzione di tale obbligo (made in Italy, made in Germany, made in Ireland, etc.) darebbe ai consumatori “la possibilità di far valere i loro eventuali pregiudizi nei confronti delle merci straniere” ed indebolirebbe il mercato unico europeo. A dire della Corte, l’indicazione dell’origine sarebbe meritevole di tutela esclusivamente in presenza di "specifiche qualità e caratteristiche" del prodotto. Gli argomenti della Corte di Giustizia generano più di una riserva.

La Corte di Giustizia cede alla tentazione di sostituire il proprio giudizio a quello dei consumatori, aderendo ad una teoria della formazione del prezzo - fondata sul valore intrinseco - che però non è quella propria dei mercati concorrenziali, basata sulla sovranità del consumatore, risultando invece più vicina alla teoria economica di matrice marxista.

Più in generale, la Corte si muove, come sempre, prescindendo del tutto dal diritto internazionale: una scelta di campo, quest'ultima, che è necessaria per la stessa esistenza in vita dell'Unione Europea (il cui intero sistema, come noto, si regge sulla sottrazione di diritti e doveri alle nazioni) ma che disegna una tendenza che è in netta contraddizione con la globalizzazione, la quale si regge sul diritto internazionale e sull'azione delle Organizzazioni Internazionali (a cui peraltro partecipano le stesse nazioni UE) , entrambi saldamente ancorati alla centralità, giuridica, politica ed economica, delle nazioni.

Questioni aperte…

Nel tempo della globalizzazione l'orientamento dell'Unione Europea, secondo il quale il diritto internazionale e le Organizzazioni Internazionali, di cui gli Stati europei membri dell'UE sono peraltro membri, non esisterebbero, appare non più sostenibile.

L'idea di istituire, la notizia è di anch'essa di questi giorni, un Fondo Monetario Europeo, analogo al Fondo Monetario Internazionale (a cui contribuiscono finanziariamente, si ricordi, anche gli Stati aderenti all'UE) ma competente esclusivamente per l'UE, appare l'insana conferma della diabolica (diabolos = separare) tendenza a dividere l'Unione Europea dal resto del mondo, duplicando organismi e funzioni che, nel quadro internazionale, stanno invece utilmente operando, ormai da decenni, per un mondo disciplinato dalle regole universali del diritto inter-nazionale.

Di fronte alle sfide poste dai nuovi scenari, il legislatore nazionale dovrebbe forse riesaminare con spirito critico gli assiomi extragiuridici dell'europeismo ed indagare invece con nuova accuratezza la relazione tra il diritto internazionale, i princìpi inviolabili della Costituzione e le norme comunitarie, per tutelare finalmente con efficacia la competitività del sistema Italia, analogamente a quanto fanno, da ormai 15 anni, le nazioni di tutto il mondo.

12/03/2010
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