Entro il 19 giugno 2011 gli Stati membri dell’Unione Europea, Italia compresa, dovranno conformarsi alla nuova direttiva n. 2009/50/CE finalizzata ad attirare e trattenere nell’Unione cittadini di paesi terzi altamente qualificati, così da raggiungere l’obiettivo di Lisbona di trasformare entro il 2010 l’economia della Comunità in quella più competitiva e dinamica al mondo, e realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale.
I lavoratori interessati, quando la direttiva sarà recepita nei vari ordinamenti, dovranno:
-presentare un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante per svolgere un lavoro altamente qualificato avente la durata di almeno un anno nello Stato membro interessato;
-presentare un documento attestante il rispetto dei requisiti per l’esercizio della professione regolamentata o, se non regolamentata, presentare i documenti che attestino il possesso delle qualifiche superiori;
-esibire un documento di viaggio valido;
-dimostrare di disporre di assicurazione sanitaria e copertura da rischi;
-non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica. A domanda del candidato gli Stati potranno ammetterlo se saranno rispettati i suddetti requisiti e rilasciargli la “Carta blu UE” per un periodo standard di validità compreso tra uno e quattro anni. Nel caso in cui il contratto di lavoro dovesse avere una durata prevista inferiore a tale periodo, la Carta verrà rilasciata o rinnovata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi.
Nei primi due anni di occupazione la persona interessata potrà accedere al mercato del lavoro nello Stato membro solo per esercitare le attività conformi alle condizioni di ammissione e, in questo periodo, dovranno essere autorizzati preliminarmente gli eventuali cambiamenti di datore di lavoro; solo successivamente ai lavoratori potrà essere concesso lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per l’accesso al lavoro altamente qualificato. La disoccupazione non potrà essere motivo di revoca della Carta blu UE, a meno che non superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità della Carta stessa. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale nello Stato membro che avrà rilasciato la Carta blu, i lavoratori potranno spostarsi in altro Stato membro per svolgere un’attività lavorativa altamente qualificata e, in tal caso, spetterà al titolare della Carta o al suo datore di lavoro presentare, entro un mese dall’ingresso nel secondo Stato, la domanda per il rilascio di una nuova Carta blu.
La direttiva ammette comunque la revoca o il rifiuto di rinnovare la Carta blu in questione, nel caso in cui:
-sia stata ottenuta in maniera fraudolenta o sia stata falsificata o manomessa;
-risulti che il titolare non soddisfaceva o non soddisfi più le condizioni di ingresso e soggiorno previsti dalla direttiva;
-il titolare della carta non abbia rispettato l’obbligo di svolgere per i primi 2 anni solo le attività conformi alle condizioni di ammissione, o non abbia comunicato eventuali modifiche che incidono sulle condizioni di ammissione, oppure non abbia comunicato i periodi di disoccupazione.
Altro punto meritevole di particolare attenzione è la possibilità per gli Stati di esaminare la situazione del loro mercato del lavoro ed applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura dei posti vacanti, prima di decidere in merito ad una domanda di Carta blu UE e nel vagliare i rinnovi.
Gli Stati potranno, inoltre, accertarsi se i posti vacanti suddetti possono essere coperti da lavoratori nazionali o comunitari, o da cittadini extracomunitari che già fanno parte del mercato del lavoro interno.
Infine si segnala che la direttiva n. 2009/50/CE non inciderà sul diritto degli Stati membri di determinare le quote di ammissione di cittadini di paesi terzi che faranno ingresso nel loro territorio al fine di svolgere lavori altamente qualificati.
(Direttiva 05/05/2009, n. 2009/50)