Prosegue l’opera della Suprema di Corte di analisi delle nuove fattispecie introdotte dal T.U.S. del 2008 e le corrispondenti fattispecie incriminatrici previste da precedenti disposizioni abrogate.
Il fatto
La sentenza qui commentata, in particolare, riguardava una vicenda processuale nella quale all’imputato era contestata la violazione di alcune disposizioni del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (precisamente, la violazione degli artt. 27 e 267) nonché del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (precisamente, la violazione degli artt. 68, comma 1; 69, comma 1; 28, comma 4), per avere, in sintesi, questi, nella qualità di titolare di un’impresa subappaltatrice impegnata nella ristrutturazione e ricostruzione di un nuovo edificio ad uso residenziale, utilizzato attrezzature – ponteggi perimetrali ed impalcature – carenti quanto ai profili di sicurezza dei lavoratori che vi erano addetti e tipicamente connessi alle lavorazioni dall’altro; al medesimo, poi, erano addebitate ulteriori irregolarità inerenti i quadri ed i conduttori elettrici.
Il ricorso
L’imputato, condannato alla sola pena dell’ammenda per tutte le violazioni contestate, aveva proposto ricorso per Cassazione, eccependo l’intervenuta abrogazione delle fattispecie incriminatrici ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La decisione
La Corte, nel disattendere l’eccezione difensiva, afferma esistere una rapporto di continuità normativa tra le fattispecie contestate e, in particolare:
a) tra i reati prima previsti per la violazione degli artt. 27, d.P.R. n. 547 del 1955, 68, comma 1 e 69, comma 4, d.P.R. n. 164 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice che sanziona la violazione di cui all’art. 126, D.Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di “Parapetti”);
b) tra il reato prima previsto per la violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 164 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice che sanziona la violazione di cui all’art. 111, D.Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di “Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota”);
c) tra il reato prima previsto per la violazione dell’art. 267, d.P.R. n. 547 del 1955 e la nuova fattispecie incriminatrice che sanziona la violazione dell’art. 80, D.Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di “Obblighi del datore di lavoro con riferimento agli impianti e apparecchiature elettriche”).
Nell’evidenziare l’esistenza di tale rapporto di continuità normativa, la Corte ribadisce che vi è mera successione di leggi nel tempo (ovvero, quella che, tecnicamente, è definita “abrogatio sine abolitio”) tra il D.Lgs. n. 81 del 2008 e la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come del resto già in precedenza affermato dalla stessa Corte Suprema in relazione a numerose fattispecie previste dalla normativa prevenzionistica che, per completezza, si riportano di seguito:
a) Sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13, comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sez. III, 6 novembre 2008, n.41367, A., in Ced Cass. 241536);
b) In tema di prevenzione infortuni nell'esecuzione dei lavori di scavo e di sbancamento, in riguardo all'obbligo di provvedere all'armatura ed al consolidamento del terreno, sussiste continuità normativa tra la fattispecie, già prevista dall'art. 12, comma secondo, d.P.R. n. 164 del 1956, e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dall'art. 118, comma secondo, D.Lgs. n. 81 del 2008 (sez. III, 27 marzo 2009, n. 13533, M., in Ced Cass. 243383);
c) Sussiste continuità normativa tra la fattispecie penale in materia di luoghi di lavoro dapprima prevista dall'art. 39, comma primo, d.P.R. n. 303 del 1956 e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dagli artt. 63, comma primo, e 64 D.Lgs. n. 81 del 2008 (sez. III, 27 marzo 2009, n. 13533, M., in Ced Cass. 243384);
d) Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza) che ha abrogato il d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, costituisce reato l'omessa richiesta ai Vigili del fuoco della visita preventiva di collaudo per un'attività sottoposta a prevenzione incendi, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e la fattispecie attualmente vigente (sez. III, 17 aprile 2009, n. 16313; D.P., in Ced Cass. 243470);
e) Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza) che ha abrogato il d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, costituisce reato la violazione delle prescrizioni dirette a conformare i luoghi di lavoro a norme di prevenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 8 dell'abrogato d.P.R. n. 547 e la nuova fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 63, 64 e 68, lett. b), in relazione all'All. IV, punto 1.4.1, D.Lgs. n. 81 del 2008 (sez. III, 11 giugno 2009, n. 23976, P.M. in proc. D., in Ced Cass. 244083);
f) Integra reato l'adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (sez. III, 17 luglio 2009, n. 29543, C. e altro, in Ced Cass. 244575);
g) L'omessa sottoposizione dei lavoratori notturni agli accertamenti di salute periodici previsti per legge continua ad integrare il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 532 del 1999 nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 304 del D.Lgs. n. 81 del 2008, della disposizione sanzionatoria dell'art. 89, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 626 del 1994, avendo natura meramente recettizia il rinvio effettuato a tale ultima norma dall'art. 12 del D.Lgs. n. 532 del 1999 (sez. III, 12 febbraio 2010, n. 5837, B., in Ced Cass. 246192). Contra, nel senso che l'omessa comunicazione, da parte del medico competente ai rappresentanti per la sicurezza, dei risultati anonimi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati sui lavoratori, già integrante il reato di cui all'art. 17, comma primo lett. g), D.Lgs. n. 626 del 1994, costituisce, a seguito del D.Lgs. n. 81 del 2008, mero illecito amministrativo, si è pronunciata sez. III, 7 maggio 2009, n. 19099, M., in Ced Cass. 243727).
(Sentenza Cassazione penale 12/07/2010, n. 26754)