Ai sensi della normativa belga sulla previdenza sociale, i lavoratori di nazionalità belga che abbiano prestato attività in paesi confinanti col Belgio mantenendo la residenza in detto paese o che abbiano prestato attività all’estero per attività stagionali, hanno diritto a conseguire la pensione di fine lavoro.
Tale pensione viene calcolata prendendo in considerazione la retribuzione giornaliera fittizia e/o forfettaria, stabilita annualmente con regio decreto in base alla retribuzione media percepita dai lavoratori in Belgio durante l’anno precedente.
Fin qui nulla di apparentemente discriminante, se non fosse che per gli anni tra il 1968 ed il 1994 il calcolo del suddetto importo si è basato su retribuzioni giornaliere fittizie e/o forfettarie inferiori per i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile.
In effetti il governo belga, probabilmente conscio della discriminazione diretta attuata, ha predisposto un disegno di regio decreto mirante a parificare le retribuzioni giornaliere forfettarie di ambo i sessi per il periodo tra il 1984 ed il 1994, che dovrebbe essere applicato solo su richiesta dei lavoratori interessati.
Posto quanto sopra, si evidenzia che la direttiva 79/7/CEE - relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale – all’art. 4, n. 1, stabilisce che «il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia , specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;
- l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
- il calcolo delle prestazioni , comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
Il Tribunale del lavoro di Anversa, ricevuto l’appello di una lavoratrice belga frontaliera ha sospeso il procedimento ed ha proposto alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale inerente la conformità all’art. 4, n. 1, della Dir. 79/7/CEE, dei regi decreti emanati dal 1969 al 1995.
La Corte di Lussemburgo - nel procedimento C-577/08, sentenza del 29 luglio 2010 - ha innanzitutto evidenziato che la direttiva in questione è stata adottata solo nel 1978 e che il termine previsto per il suo recepimento era il 23 dicembre 1984 per cui è possibile verificare la compatibilità col diritto comunitario della legge belga solo per il periodo compreso tra il 1984 ed il 1994.
Ed in effetti, per la Corte di Giustizia UE, in quest’ultimo decennio – pur vigendo la Dir. 79/7/CEE - il Regno del Belgio non ha rispettato gli obblighi ad esso incombenti in forza della stessa, calcolando le pensioni di fine lavoro e di vecchiaia dei lavoratori frontalieri di sesso femminile su retribuzioni giornaliere fittizie e/o forfettarie inferiori ai lavoratori frontalieri di sesso maschile, a fronte di lavori identici o lavori di pari valore.
Oltre quanto sopra si evidenzia che il Governo belga, paventando un rischio di gravi ripercussioni economiche per le sue finanze pubbliche, aveva richiesto di limitare nel tempo gli effetti della sentenza qualora la Corte avesse accertato l’esistenza di una discriminazione, ma i Giudici - richiamando una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia - hanno sottolineato come le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell’efficacia nel tempo di tale sentenza. Infine, non essendoci, peraltro, oggettive incertezze in merito alla portata dell’obbligo di garantire la parità di trattamento nel calcolo delle prestazioni che discende dall’art. 4, n. 1, Dir. 79/7/CEE, il fatto che la Commissione non abbia proposto nessun ricorso per inadempimento avverso il Regno del Belgio, a tale riguardo, non può per la Corte essere interpretato come un’approvazione tacita.
A questo punto occorrerà attendere le ripercussioni che la sentenza del 29 luglio 2010 avrà sulle finanze del Belgio, anche se, visto che è già stato predisposto un disegno di regio decreto mirante a parificare le retribuzioni giornaliere forfettarie di ambo i sessi per il periodo tra il 1984 ed il 1994 il paese non dovrebbe essere del tutto impreparato.
Vero è, comunque, che il disegno di regio decreto prevedeva l’applicazione del nuovo calcolo solo a richiesta degli interessati.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. IV, 29/07/2010, n. C-577/08)