In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863), è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.
E' stato emanato il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce che, con decorrenza dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore del DL n. 78/2009, l'INPS è autorizzato ad erogare, a favore dei lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà il trattamento medesimo nella misura dell'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate