Ancora una illuminante sentenza della Corte Suprema sul delicato tema attinente agli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (in argomento v., da ultimo, Cass. 23 aprile 2010, Rizzi e altri, in ISL, 2010, 8, …; Cass. 15 aprile 2010, Barbatti, ibid., 2010, 7, …; nonché la sentenza Bodini più avanti).
Ancor più significativa, questa sentenza, in quanto fornisce inedite indicazioni in merito all’obbligo di sospensione dei lavori contemplato in termini collimanti dal vecchio art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 494/1996 e dall’attuale art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008.
Un operaio precipita, da un'altezza di circa 6-7 metri, mentre è intento a lavori di copertura del tetto di un capannone, senza disporre ed utilizzare cinture di sicurezza o altri presidi antinfortunistici. Il cantiere fa capo a una società immobiliare, che aveva concordato con il comune la lottizzazione dell'area ed aveva nominato un ingegnere quale coordinatore per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori. I lavori erano stati affidati a una impresa, che li aveva subappaltati, quanto al montaggio dei fabbricati in calcestruzzo, a una ditta e, quanto alla copertura, ad altre due imprese, la prima delle quali, a sua volta, aveva subappaltato la copertura del capannone ad altra ditta (di cui l’infortunato era dipendente pur in mancanza di formale assunzione), senza che il relativo contratto venisse portato a conoscenza del coordinatore, che aveva continuato ad ignorarne la presenza in cantiere.
Nel confermare la condanna del coordinatore, la Sez. IV osserva che l'obbligo imposto al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate “non è avulso dall'intero contesto della generalità degli obblighi assegnati al coordinatore per l'esecuzione di lavori, indicati nelle altre lettere della stessa norma, ma, al contrario, con essi si coniuga”, e che “il pericolo grave ed imminente ben può, quindi, scaturire, e di norma scaturisce, dalla doverosa attività di verifica delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, delle misure eventualmente dirette a migliorare la sicurezza nel cantiere”. Rileva che, a dire dell’imputato, “il coordinatore ha il compito di coordinare le imprese e non quello di interferire nell'operato dei datori di lavoro nello svolgimento delle loro lavorazioni e, tanto meno, di vigilare e dare direttive ai loro lavoratori, nel contesto della più generale esigenza di coordinamento tra le diverse imprese presenti nel medesimo 'teatro' lavorativo”, ma replica che, “in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso settore, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori”.
Ne ricava che, “in riferimento e nei limiti specificamente indicati dalla precitata norma, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori -cui la lettera f) della norma medesima conferisce anche poteri a contenuto impeditivo- è titolare di una posizione di garanzia”. Prende atto che, “in occasione di un (precedente) sopraluogo, l'imputato avrebbe dovuto agevolmente accorgersi, visivamente, della mancata predisposizione dei ‘punti che dovevano costituire idoneo sostegno’ per l'apposizione e l'utilizzo delle cinture di sicurezza, e quindi della ‘visibile’ mancanza della ‘predisposizione delle misure precauzionali’”.
Ne desume che “da tanto insorgeva, evidentemente, un ‘pericolo grave ed imminente’, cioè la concreta possibilità che i lavoratori attendessero agli ulteriori lavori programmati senza la dovuta predisposizione di quella necessaria misura di sicurezza, con grave pericolo per la loro incolumità, donde, conseguentemente, la ritenuta necessità di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, come recita la norma”. Nota che “nulla era stato in proposito verificato dall’imputato e nulla dice in tal senso il verbale d'ispezione, essendosi egli limitato alla generica raccomandazione di sospendere i lavori in caso di maltempo o scarsa visibilità”. Considera “irrilevante in proposito l'’invisibilità’ della ditta di cui l’infortunato era dipendente, giacché, in sostanza, quella situazione inadempitiva e di pericolo era oggettivamente ravvisabile, essendo, appunto ‘visibile’, e quindi ben oltre ogni possibile ulteriore accertamento circa la riferibilità della situazione al soggetto tenuto ad ovviarvi, considerandosi, altresì, che coordinamento avrebbe in ogni caso dovuto riguardare la sicurezza dei dipendenti impegnati eventualmente in quota”.
Conclude che il coordinatore “avrebbe dovuto rendersi avveduto che non era visibile la predisposizione delle misure precauzionali, con riferimento ai punti che dovevano costituire idoneo sostegno, secondo il suo stesso PSC, alla voce procedure specifiche, e non aveva esercitato nessun potere impeditivo della prosecuzione dei lavori prima che quella situazione di pericolo venisse idoneamente affrancata: e proprio dalla prosecuzione dell'attività lavorativa senza la mancata predisposizione di quelle misure di sicurezza è dipeso il verificarsi dell'evento lesivo”.
(Sentenza Cassazione penale 07/05/2010, n. 17576)